Regolamento Regionale 4 agosto 2017 , n. 4

Disciplina della programmazione dell'offerta abitativa pubblica e sociale e dell'accesso e della permanenza nei servizi abitativi pubblici

(BURL n. 32, suppl. del 08 Agosto 2017 )

urn:nir:regione.lombardia:regolamento:2017-08-04;4

Art. 8
(Avviso pubblico)
1. In attuazione di quanto previsto dal piano triennale di cui all’articolo 3 e dal piano annuale di cui all’articolo 4, il Comune capofila emana, nel rispetto di quanto previsto dal comma 3 dell’art. 6 della legge regionale n. 16/2016, avviso pubblico, riferito all’ambito territoriale dei suddetti piani, per l’assegnazione delle unità abitative destinate ai servizi abitativi pubblici. Per la città di Milano l’avviso è emanato dal Comune di Milano. Ai fini di cui al primo periodo non si considerano gli avvisi di cui agli artt. 7 bis e 7 ter e gli avvisi di cui al comma 7 bis del presente articolo.›(22)
2. Il termine per la presentazione delle domande di assegnazione, stabilito nell'avviso pubblico, non può essere inferiore a trenta giorni. (23)
3. Concorrono a formare l'offerta abitativa pubblica assegnabile a seguito dell'avviso di cui al presente articolo, le unità abitative destinate ai servizi abitativi pubblici immediatamente assegnabili, quelle che si rendono assegnabili nel periodo intercorrente tra la data di pubblicazione dell'avviso e la scadenza del termine per la presentazione delle domande di assegnazione, ai sensi dell'articolo 23 comma 9, lettera c), della l.r. 16/2016, e quelle non immediatamente assegnabili per carenze manutentive di cui all'articolo 10.
4. Le unità abitative di cui al comma 3 sono pubblicate sulla piattaforma informatica regionale entro le ventiquattro ore precedenti il termine iniziale per la presentazione delle domande. L'avviso pubblico, emanato sulla base dello schema tipo approvato dalla Giunta regionale, definisce le condizioni, le modalità e i termini per la presentazione, da parte dei nuclei familiari in possesso dei requisiti di cui all'articolo 7, delle domande di assegnazione delle unità abitative destinate ai servizi abitativi pubblici.(24)
5. Nell'avviso pubblico sono indicati:
a) la definizione del nucleo familiare ai sensi dell'articolo 6;
b) i requisiti per l'accesso ai servizi abitativi pubblici di cui all'articolo 7;
c) le modalità di presentazione della domanda di assegnazione attraverso la piattaforma informatica regionale;
d) i servizi di supporto per la presentazione della domanda, forniti dagli enti proprietari e dagli enti gestori ai sensi dell'articolo 23, comma 4, della l.r. 16/2016;
e) i criteri di valutazione della domanda e di assegnazione delle unità abitative;
f) i termini, iniziale e finale, per la presentazione della domanda di assegnazione;
g) le modalità e i termini per la presentazione della richiesta di rettifica del punteggio ai sensi dell'articolo 12, comma 7;
h) le modalità e i termini per la stipulazione del contratto di locazione;
i) il responsabile del procedimento per ogni Comune ed ALER interessati dall'avviso pubblico;
i bis) le eventuali riserve di cui all’art. 4, comma 3, lett. c bis), da destinare a una o più categorie individuate all’articolo 14.(25)
6. L'avviso è pubblicato sui siti istituzionali degli enti proprietari e degli enti gestori.(26)
7. Se il comune capofila emana più di un avviso all’anno, il periodo che intercorre tra l'emanazione di un avviso pubblico e quello successivo non può essere superiore a sei mesi.(27)
7 bis. Gli ambiti possono prevedere l’emanazione di avvisi pubblici dedicati per l’assegnazione di unità abitative destinate alle famiglie con portatori di handicap grave, come definito dall’articolo 3, comma 3, della legge 104/1992.(28)
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
chiudi