Regolamento Regionale
4 agosto 2017
, n. 4
Disciplina della programmazione dell'offerta abitativa pubblica e sociale e dell'accesso e della permanenza nei servizi abitativi pubblici
(BURL n. 32, suppl. del 08 Agosto 2017 )
urn:nir:regione.lombardia:regolamento:2017-08-04;4
Art. 15
(Assegnazione delle unità abitative)
1. L’assegnazione della singola unità abitativa è effettuata dall’ente proprietario a partire dalla domanda, in graduatoria, dei nuclei familiari in condizioni di indigenza con l’indicatore di bisogno abitativo più elevato, con priorità per quelli residenti nel comune dove è ubicata l’unità abitativa, nel rispetto del limite di cui all’articolo 13, comma 3 e, successivamente, nell’ordine della graduatoria di cui all’articolo 12, comma 3.(56)
1 bis. Nel caso in cui il nucleo familiare sia posizionato su più di un’unità abitativa dello stesso ente proprietario, la scelta dell’unità abitativa da assegnare è effettuata dall’ente proprietario con la finalità dell’integrazione sociale di cui all’articolo 14.(57)
1 ter. Il numero degli alloggi riservati di cui all’art. 4 comma 3 lett. c bis) si ottiene applicando l’arrotondamento all’unità superiore, a partire dal decimale 0,5; non è prevista una gerarchia di rilevanza tra le riserve. Gli alloggi disponibili sono assegnati nel rispetto della graduatoria generale sulla base del punteggio ottenuto, dando la precedenza ai nuclei familiari che presentano le condizioni oggetto di riserve previste dall’avviso, secondo le caratteristiche strutturali dell’alloggio (superficie utile), fino all’esaurimento del numero di alloggi riservati. Dopo aver assegnato, nell’ordine, gli alloggi ai nuclei familiari in condizioni di indigenza e gli alloggi riservati, l’ente proprietario o delegato procede alle assegnazioni nel rispetto della graduatoria generale sulla base dei criteri ordinari.(58)
2. Il provvedimento di assegnazione è preceduto dall'accettazione dell'unità abitativa da parte del richiedente, nonché dalla verifica, a cura dell'ente proprietario, della sussistenza dei requisiti e delle condizioni familiari e abitative, nonché delle altre categorie di particolare e motivata rilevanza sociale dichiarati all'atto della domanda e della loro permanenza all'atto dell'assegnazione.(59)
2 bis. L’ente proprietario nella piattaforma informatica regionale dà atto dell’avvenuta assegnazione dell’unità abitativa, al fine di consentire la cancellazione della domanda se presente nella graduatoria di altri enti.(60)
3. Se dalla verifica della domanda emerge la necessità di provvedere a una variazione del punteggio, l’ente proprietario provvede all’attribuzione del nuovo punteggio e alla conseguente variazione della posizione in graduatoria del nucleo richiedente, fornendo comunicazione al richiedente.(61)
4. Se dall’attività di verifica della domanda risulta la mancanza o la perdita dei requisiti di accesso l’ente proprietario provvede alla cancellazione del nucleo richiedente dalla graduatoria. Nel caso di mancata accettazione dell’unità abitativa da parte del richiedente l’ente proprietario procede, previa comunicazione all’interessato, alla cancellazione della domanda e allo scorrimento della graduatoria.(62)
4 bis. Al fine di evitare fenomeni di abusivismo, qualora si rendano disponibili unità abitative dopo la pubblicazione dell’avviso, l’ente proprietario può proporre l’assegnazione delle medesime unità abitative ai nuclei familiari in ordine di graduatoria fino all’approvazione della graduatoria definitiva relativa all’avviso successivo.(63)
5. In caso di accertate dichiarazioni mendaci contenute nella domanda presentata, l'ente proprietario dichiara la decadenza dalla graduatoria del nucleo familiare richiedente, ai sensi dell'articolo 75 del D.P.R. 445/2000, e procede alla segnalazione alle competenti autorità.
5 bis. Qualora le unità abitative siano di proprietà di soggetti privati, all’assegnazione e alla registrazione nella piattaforma informatica provvede il comune.(64)
5 ter. In presenza di nuclei familiari particolarmente svantaggiati, appartenenti a una o più categorie di cui all’articolo 14, comma 1, è fatta salva la facoltà per l’ente proprietario di procedere, qualora ne ricorrano le condizioni, alle modalità di valorizzazione previste all’articolo 31, comma 2, lettera b), della legge regionale n. 16/2016.(64)
NOTE:
59. Il comma è stato modificato dall'art. 11, comma 1, lett. c) del r.r. 8 marzo 2019, n. 3 e dall'art. 1, comma 1, lett. t) del r.r. 6 marzo 2025, n. 2. 

62. Il comma è stato sostituito dall'art. 11, comma 1, lett. d) del r.r. 8 marzo 2019, n. 3 e successivamente dall'art. 9, comma 1, lett. c) del r.r. 6 ottobre 2021, n. 6. 

63. Il comma è stato aggiunto dall'art. 11, comma 1, lett. e) del r.r. 8 marzo 2019, n. 3 e successivamente sostituito dall'art. 9, comma 1, lett. d) del r.r. 6 ottobre 2021, n. 6. 

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia