Regolamento Regionale
4 agosto 2017
, n. 4
Disciplina della programmazione dell'offerta abitativa pubblica e sociale e dell'accesso e della permanenza nei servizi abitativi pubblici
(BURL n. 32, suppl. del 08 Agosto 2017 )
urn:nir:regione.lombardia:regolamento:2017-08-04;4
Art. 18
(Ampliamento del nucleo familiare)
1. Si ha ampliamento del nucleo familiare nei casi di accrescimento naturale o legittimo, matrimonio, unione civile, convivenza di fatto o provvedimento dell’autorità giudiziaria purché non comporti la perdita di uno o più dei requisiti previsti per la permanenza nei servizi abitativi pubblici.(66)
2. Se l'ampliamento comporta la perdita di uno o più dei requisiti previsti per la permanenza, l'ente proprietario dichiara la decadenza dall'assegnazione del nucleo assegnatario.
3. L'ampliamento del nucleo familiare di cui al comma 1 non necessita di specifica autorizzazione ed è comunicato all'ente proprietario o gestore entro trenta giorni dal suo verificarsi.(70)
NOTE:
69. Il comma è stato aggiunto dall'art. 13, comma 1, lett. b) del r.r. 8 marzo 2019, n. 3 e successivamente modificato dall' art. 33, comma 2, lett. b) della l.r. 6 giugno 2019, n. 9. Il comma è stato abrogato dall'art. 10, comma 1, lett. b) del r.r. 6 ottobre 2021, n. 6. 

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia