Regolamento Regionale 29 settembre 2017 , n. 5

Regolamento di attuazione della legge regionale 1° ottobre 2014 n. 26 'Norme per la promozione e lo sviluppo delle attività motorie e sportive, dell'impiantistica sportiva e per l'esercizio delle professioni sportive inerenti alla montagna'

(BURL n. 40, suppl. del 03 Ottobre 2017 )

urn:nir:regione.lombardia:regolamento:2017-09-29;5

Art. 3
(Corsi di formazione e di preparazione all'esame di abilitazione alla professione di maestro di sci)
1. La direzione regionale competente cura l’organizzazione dei corsi di formazione e di preparazione all’esame di abilitazione alla professione di maestro di sci e dei relativi esami, distinti per ciascuna disciplina, anche mediante stipula di apposita convenzione con il collegio regionale dei maestri di sci e in collaborazione con gli istruttori nazionali della Federazione italiana sport invernali (FISI), preferibilmente operanti in Lombardia. La direzione definisce, in particolare, modalità di svolgimento e programmi dei corsi, sedi di svolgimento, date delle prove attitudinali, quote di iscrizione alle stesse prove attitudinali e quote di iscrizione per ciascun corso.(3)
2. I corsi hanno una durata minima di novanta giorni corrispondenti ad almeno cinquecentoquaranta ore di insegnamento suddivise in fasi di preparazione tecnico-pratica, didattica, teorico-culturale e in fasi di tirocinio di venti ore e prevedono i seguenti insegnamenti: tecniche sciistiche; didattica; pericoli della montagna; orientamento topografico; ambiente montano e conoscenza del territorio regionale; nozioni di medicina e di pronto soccorso; diritti, doveri e responsabilità del maestro; normativa di riferimento; lingua inglese - livello A2. Qualora si tratti di corsi riservati ai maestri di sci già iscritti all'albo, finalizzati all'ottenimento di un'ulteriore abilitazione per altra disciplina, non è richiesta la ripetizione delle fasi di preparazione teorico-culturali.
4. L’accesso ai corsi è subordinato al superamento di prove attitudinali per essere ammessi alle quali occorre essere in possesso dei seguenti requisiti: (5)
a) cittadinanza italiana o di altro Stato appartenente all’Unione europea, fatto salvo quanto previsto dalla normativa statale per i cittadini provenienti da Stati non appartenenti all’Unione europea;
b) maggiore età compiuta entro il giorno fissato per la presentazione della domanda di iscrizione;
c ) assolvimento dell’obbligo scolastico o conseguimento di un titolo di studio equivalente ottenuto in altro Stato dell’Unione europea.
4 bis. Per l’ammissione alle prove attitudinali è altresì richiesto un certificato medico per attività agonistica oppure un certificato di idoneità alla pratica di attività sportiva di particolare ed elevato impegno cardiovascolare. (6)
4 ter. I termini e le modalità di presentazione delle domande di ammissione, i programmi, i criteri di valutazione, le date e le sedi delle prove attitudinali sono resi noti almeno trenta giorni prima del giorno fissato per il loro svolgimento mediante decreto del dirigente regionale competente da pubblicare sul bollettino ufficiale della Regione (BURL) e sul sito internet istituzionale della direzione. Della pubblicazione del decreto è data informazione al collegio regionale dei maestri di sci che, a sua volta, informa tutte le scuole di sci.(6)
5. Sono esonerati dalla prova attitudinale per la disciplina dello sci alpino, per la disciplina dello sci di fondo e per la disciplina dello snowboard gli atleti che, nei tre anni precedenti, hanno fatto parte ufficialmente delle squadre nazionali della FISI e della Federazione italiana sport invernali paralimpici (FISIP) per la corrispondente disciplina.(7)
6. Sono esonerati dalla prova attitudinale e dalla fase tecnico-pratica per la disciplina dello sci alpino, per la disciplina dello sci di fondo e per la disciplina dello snowboard gli atleti che, nei cinque anni precedenti, hanno ottenuto piazzamenti nei primi tre posti in gare di coppa del mondo organizzate dalla FIS per la corrispondente disciplina, anche paralimpica, comprese le specialità di biathlon e combinata nordica per la disciplina dello sci di fondo.(8)
7. Sono esonerati dalla prova attitudinale e dal corso di formazione per la disciplina dello sci alpino, per la disciplina dello sci di fondo e per la disciplina dello snowboard gli atleti che hanno ottenuto piazzamenti nei primi tre posti ai giochi olimpici o paralimpici CIO o ai campionati mondiali FIS, anche paralimpici, con esclusione dei campionati mondiali juniores e master under 23, nonché i vincitori della coppa del mondo FIS assoluta o di singola specialità, anche paralimpica, per la corrispondente disciplina, comprese le specialità di biathlon e combinata nordica per la disciplina dello sci di fondo.(9)
7 bis. Le modalità attuative per gli esoneri degli atleti paralimpici di cui ai commi 5, 6 e 7 sono definite con deliberazione della Giunta regionale, a seguito di intesa con il collegio regionale dei maestri di sci, con la FISI e con la FISIP.(10)
8. L'iscrizione al corso di formazione per l'abilitazione all'esercizio della professione di maestro di sci deve essere presentata, entro tre anni dal superamento della prova attitudinale, al concessionario del servizio e alla direzione regionale competente nei termini e secondo le modalità indicate negli avvisi di attivazione di ciascun corso di formazione diffusi dal concessionario.
8 bis. Lo svolgimento del corso di formazione per l’abilitazione alla professione di maestro di sci si svolge normalmente in un solo anno formativo. La direzione regionale può autorizzare, eccezionalmente, lo svolgimento del corso di formazione ripartito su due anni formativi a seguito di specifica istanza motivata presentata dall’interessato al momento dell’iscrizione.(11)
NOTE:
3. Il comma è stato sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. c) del r.r. 4 novembre 2024, n. 5. Torna al richiamo nota
5. Il comma è stato sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. e) del r.r. 4 novembre 2024, n. 5. Torna al richiamo nota
7. Il comma è stato modificato dall'art. 1, comma 1, lett. g) del r.r. 4 novembre 2024, n. 5. Torna al richiamo nota
8. Il comma è stato modificato dall'art. 1, comma 1, lett. h) del r.r. 4 novembre 2024, n. 5. Torna al richiamo nota
9. Il comma è stato sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. i) del r.r. 4 novembre 2024, n. 5. Torna al richiamo nota
10. Il comma è stato aggiunto dall'art. 1, comma 1, lett. j) del r.r. 4 novembre 2024, n. 5. Torna al richiamo nota
11. Il comma è stato aggiunto dall'art. 1, comma 1, lett. k) del r.r. 4 novembre 2024, n. 5. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
chiudi