Regolamento Regionale
29 settembre 2017
, n. 5
Regolamento di attuazione della legge regionale 1° ottobre 2014 n. 26 'Norme per la promozione e lo sviluppo delle attività motorie e sportive, dell'impiantistica sportiva e per l'esercizio delle professioni sportive inerenti alla montagna'
(BURL n. 40, suppl. del 03 Ottobre 2017 )
urn:nir:regione.lombardia:regolamento:2017-09-29;5
Art. 7
(Corsi di specializzazione per i maestri di sci)
1. La direzione regionale competente cura, anche mediante stipula di apposita convenzione con il collegio regionale dei maestri di sci e in collaborazione con gli istruttori nazionali della FISI e l’associazione di categoria maggiormente rappresentativa, l’organizzazione dei corsi di specializzazione per:(20)
2. La direzione stabilisce l'eventuale numero minimo di candidati necessario per attivare i corsi; definisce i programmi, le sedi di svolgimento, le date e le quote di iscrizione per ciascun corso.
3. Sono ammessi agli esami coloro i quali hanno frequentato i corsi per almeno l'ottantacinque per cento delle ore complessive previste.
4. Gli esami per il conseguimento della specializzazione sono tenuti da apposite commissioni di volta in volta costituite con decreto del dirigente regionale competente. Le commissioni sono composte dal dirigente regionale competente o da un suo delegato che le presiede e da tre membri esperti nella materia di specializzazione designati dal collegio regionale; per ognuno dei componenti è nominato un supplente.(21)
NOTE:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia