Regolamento Regionale
29 settembre 2017
, n. 5
Regolamento di attuazione della legge regionale 1° ottobre 2014 n. 26 'Norme per la promozione e lo sviluppo delle attività motorie e sportive, dell'impiantistica sportiva e per l'esercizio delle professioni sportive inerenti alla montagna'
(BURL n. 40, suppl. del 03 Ottobre 2017 )
urn:nir:regione.lombardia:regolamento:2017-09-29;5
Art. 8
(Guida alpina-maestro di alpinismo e aspirante guida alpina)
1. Ai sensi dell'articolo 2 della legge 2 gennaio 1989, n. 6 (Ordinamento della professione di guida alpina), la guida alpina svolge professionalmente, anche in modo non esclusivo e non continuativo, le seguenti attività:
2. Ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 6/1989, la professione di guida alpina si articola in due gradi:
2 bis. Ferma restando l’articolazione di cui al comma 2, ai sensi dell’articolo 11, comma 2 bis, della l.r. n. 26/2014, l’aspirante guida si distingue in aspirante guida di primo livello e aspirante guida di secondo livello.(23)
3. Nell’ambito del loro grado e livello professionale e compatibilmente con le attività consentite, le guide alpine possono:(24)
a) organizzare in collaborazione con istituti scolastici, associazioni e realtà culturali ed educative corsi di introduzione all'alpinismo e di comportamento in montagna;
b) prestare consulenza circa l'agibilità di ghiacciai e terreni innevati compresi quelli percorsi da piste sciabili;
c) mantenere e segnalare itinerari alpinistici, compresi i tratti attrezzati, vie ferrate e vie di arrampicata e attrezzare aree naturali per la pratica dell'arrampicata.(25)
5. Il collegio regionale delle guide alpine predispone l’elenco delle ascensioni di maggiore impegno e senza limiti di quota, suddivise per le discipline di alpinismo e sci-alpinismo, che le aspiranti guide alpine non possono svolgere se non fanno parte di comitive condotte da una guida alpina - maestro di alpinismo. L’elenco è approvato con decreto del dirigente regionale competente e pubblicato sul BURL.(26)
6. L'esercizio della professione di guida alpina è subordinato all'iscrizione all'albo professionale delle guide alpine tenuto, sotto la vigilanza della Regione, dal collegio regionale delle guide alpine.
7. Fatto salvo quanto previsto dal comma 12, possono essere iscritti negli albi delle guide alpine-maestri di alpinismo o delle aspiranti guide alpine coloro che sono in possesso della relativa abilitazione tecnica e dei requisiti previsti dall’articolo 5 della legge 6/1989. (27)
8. L'abilitazione all'esercizio della professione si consegue mediante la frequenza dei corsi teorico-pratici di formazione di cui all'articolo 9 e previo superamento dei relativi esami ed è rilasciata dal dirigente regionale competente.
10. Le domande di iscrizione all'albo sono presentate al collegio regionale delle guide alpine, corredate della documentazione relativa all'abilitazione conseguita, e si intendono accolte qualora all'interessato non venga comunicato il provvedimento di diniego entro trenta giorni.
11. Il collegio regionale delle guide alpine rilascia agli iscritti la tessera di riconoscimento e il distintivo, con il numero di matricola, da tenere in evidenza nell'esercizio della professione.
12. Secondo quanto disposto dall'articolo 10, comma 3, della l.r. 26/2014, per le guide alpine straniere non iscritte ad albi italiani, fermo restando il possesso dell'abilitazione, l'iscrizione all'albo è subordinata:
a) al riconoscimento di cui al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 (Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania) anche attraverso la procedura di rilascio della tessera professionale europea, dell'abilitazione rilasciata dallo Stato di provenienza, se si tratta di cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea o di Paesi terzi che abbiano concluso con l'Unione europea accordi in materia di libera circolazione delle persone;
b) al riconoscimento di cui all'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 (Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286) se si tratta di stranieri provenienti da paesi diversi da quelli di cui alla lettera a) in possesso di titolo professionale rilasciato da tali paesi.
13. Secondo quanto disposto dall'articolo 10, comma 4, della l.r. 26/2014, le guide alpine iscritte agli albi di altre Regioni, nonché le guide alpine che abbiano ottenuto il riconoscimento di cui al comma 12, lettera b), qualora intendano esercitare la professione in Lombardia in modo temporaneo e occasionale devono comunicare preventivamente al rispettivo collegio regionale il periodo e le località in cui intendono esercitare.
14. Secondo quanto disposto dall'articolo 10, comma 5, della l.r. 26/2014, le guide alpine in possesso dell'abilitazione rilasciata nello Stato di provenienza, se si tratta di cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea o di paesi terzi che abbiano concluso con l'Unione europea accordi in materia di libera circolazione delle persone, qualora intendano esercitare la professione in Lombardia in modo temporaneo e occasionale devono ottemperare alle prescrizioni dell'articolo 10 del d.lgs. 206/2007.
NOTE:
26. Il comma è stato sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. e) del r.r. 25 febbraio 2020, n. 1. Vedi anche art. 1, comma 2 del r.r. 25 febbraio 2020, n. 1. 

27. Il comma è stato modificato dall'art. 1, comma 1, lett.f) del r.r. 25 febbraio 2020, n. 1 e successivamente sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. d) del r.r. 23 novembre 2022, n. 8. 

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia