Regolamento Regionale
29 settembre 2017
, n. 5
Regolamento di attuazione della legge regionale 1° ottobre 2014 n. 26 'Norme per la promozione e lo sviluppo delle attività motorie e sportive, dell'impiantistica sportiva e per l'esercizio delle professioni sportive inerenti alla montagna'
(BURL n. 40, suppl. del 03 Ottobre 2017 )
urn:nir:regione.lombardia:regolamento:2017-09-29;5
Art. 9
(Corsi di formazione e di preparazione all’esame di abilitazione alla professione di aspirante guida alpina e di guida alpina-maestro di alpinismo )(29)
1. La direzione regionale competente cura l’organizzazione dei corsi di formazione e di preparazione all’esame di abilitazione all’esercizio della professione di aspirante guida alpina di primo e secondo livello e di guida alpina-maestro di alpinismo e dei relativi esami, anche mediante stipula di apposite convenzioni con il collegio regionale delle guide alpine. La direzione definisce, in particolare, modalità di svolgimento e programmi dei corsi, sedi di svolgimento, date delle prove attitudinali, quote di iscrizione alle stesse prove attitudinali e quote di iscrizione per ciascun corso e per gli esami.(30)
2. Le funzioni di istruttore tecnico sono affidate esclusivamente a guide alpine-maestri di alpinismo che abbiano conseguito il diploma di istruttore di guida alpina-maestro di alpinismo rilasciato a seguito della frequenza di appositi corsi organizzati dal collegio nazionale delle guide alpine.
3. La frequenza dei rispettivi corsi di formazione e di preparazione all'esame di abilitazione per aspirante guida alpina e per guida alpina-maestro di alpinismo, con valutazioni positive nelle verifiche intermedie, consente di accedere all'esame di abilitazione all'esercizio della professione di guida alpina per ciascuno dei gradi e livelli della professione stessa.(31)
NOTE:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia