Regolamento Regionale 29 settembre 2017 , n. 5

Regolamento di attuazione della legge regionale 1° ottobre 2014 n. 26 'Norme per la promozione e lo sviluppo delle attività motorie e sportive, dell'impiantistica sportiva e per l'esercizio delle professioni sportive inerenti alla montagna'

(BURL n. 40, suppl. del 03 Ottobre 2017 )

urn:nir:regione.lombardia:regolamento:2017-09-29;5

Art. 13
(Corsi di formazione per guide alpine-maestri di alpinismo)
1. I corsi di formazione abilitanti per guide alpine-maestri di alpinismo sono rivolti agli interessati in possesso di abilitazione all’esercizio della professione di aspirante guida alpina di secondo livello o di aspirante guida alpina secondo l’articolo 3 della legge n. 6/1989 che, nei due anni precedenti, abbiano effettivamente esercitato la professione, anche in modo saltuario, documentata da curriculum professionale.(47)
2. All’esito del corso, di durata minima di duecento ore, l’allievo che abbia compiuto ventuno anni di età e abbia assolto l’obbligo scolastico o che sia in possesso di un titolo di studio equivalente ottenuto in altro Stato dell’Unione europea deve dimostrare di avere acquisito capacità tecnico-didattiche nei seguenti insegnamenti: alpinismo su roccia; alpinismo su ghiaccio e misto classico e moderno; alpinismo su ghiacciaio; arrampicata in falesia; sci-alpinismo; sci fuoripista ed eliski; escursionismo; soccorso alpino negli aspetti di autosoccorso su roccia, ghiaccio e ghiacciaio; soccorso organizzato su roccia, ghiaccio e ghiacciaio; elisoccorso; interventi di primo soccorso; prevenzione e soccorso in valanga; progressione didattica dell’alpinismo, dell’arrampicata, dello sci-alpinismo; meteorologia e nivologia; topografia e orientamento; fisiologia; geografia alpina; geologia; glaciologia e orogenesi; flora e fauna; equipaggiamento e materiali alpinistici; organizzazione di corsi e spedizioni; storia dell’alpinismo; normativa di riferimento; lingua inglese - livello A2.(48)
3. La domanda d'iscrizione deve essere presentata al collegio regionale e alla direzione regionale competente nei termini e secondo le modalità indicate negli avvisi di attivazione di ciascun corso di formazione.
NOTE:
47. Il comma è stato sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. bb) del r.r. 4 novembre 2024, n. 5. Torna al richiamo nota
48. Il comma è stato sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. w) del r.r. 23 novembre 2022, n. 8. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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