Regolamento Regionale
29 settembre 2017
, n. 5
Regolamento di attuazione della legge regionale 1° ottobre 2014 n. 26 'Norme per la promozione e lo sviluppo delle attività motorie e sportive, dell'impiantistica sportiva e per l'esercizio delle professioni sportive inerenti alla montagna'
(BURL n. 40, suppl. del 03 Ottobre 2017 )
urn:nir:regione.lombardia:regolamento:2017-09-29;5
Art. 16
(Elenco speciale degli accompagnatori di media montagna)
1. L’accompagnatore di media montagna svolge le attività previste all’articolo 21 della legge 6/1989. Con deliberazione della Giunta regionale, sentito il collegio regionale delle guide alpine, sono definiti gli ambiti spaziali e geografici riservati alla professione.(63)
2. L'esercizio della professione di accompagnatore di media montagna è subordinato all'iscrizione in apposito elenco speciale tenuto, sotto la vigilanza della Regione, dal collegio regionale delle guide alpine.
3. Possono essere iscritti nell’elenco speciale di cui al comma 2 coloro che sono in possesso della relativa abilitazione tecnica e dei requisiti previsti dalla normativa statale vigente.(64)
4. L'abilitazione tecnica si consegue mediante la frequenza dei corsi teorico-pratici di cui all'articolo 19 e mediante il superamento dei relativi esami ed è rilasciata dal dirigente regionale competente.
NOTE:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia