Regolamento Regionale 29 settembre 2017 , n. 5

Regolamento di attuazione della legge regionale 1° ottobre 2014 n. 26 'Norme per la promozione e lo sviluppo delle attività motorie e sportive, dell'impiantistica sportiva e per l'esercizio delle professioni sportive inerenti alla montagna'

(BURL n. 40, suppl. del 03 Ottobre 2017 )

urn:nir:regione.lombardia:regolamento:2017-09-29;5

Art. 17
(Prove attitudinali per accompagnatori di media montagna)
1. La direzione regionale competente, con la collaborazione del collegio regionale delle guide alpine, organizza le prove attitudinali per l’ammissione al corso per accompagnatori di media montagna, al fine di verificare il possesso dei requisiti tecnico-atletico-sportivi di base degli interessati maggiorenni che abbiano assolto l’obbligo scolastico o che siano in possesso di un titolo di studio equivalente ottenuto in altro Stato dell’UE. Mediante decreto dirigenziale, da pubblicare sul BURL e da comunicare al collegio regionale, sono resi noti, almeno trenta giorni prima del giorno fissato per lo svolgimento delle prove, il programma, la data, la sede, i termini e le modalità di presentazione della domanda di ammissione, corredata di curriculum escursionistico recante l’indicazione delle escursioni in montagna svolte negli ultimi cinque anni classificate secondo gli standard definiti dal collegio regionale..(65)
2. Le prove attitudinali consistono in:(66)
a) una prova tecnico-pratica su un percorso escursionistico con dislivello minimo in salita di millecinquecento metri comprensiva di una prova di resistenza con un dislivello di settecento metri da percorrere in un’ora;
b) almeno una prova di tecnica di camminata su percorso delimitato;
c) un test culturale;
d) un colloquio individuale.
3. Nella prove pratiche si valutano:(67)
a) la padronanza della tecnica e la sicurezza motoria in funzione del tipo di terreno;
b) la qualità e la pertinenza dell’abbigliamento e dei materiali impiegati;
c) la capacità di orientamento generale, nonché di lettura e utilizzo di strumenti cartografici e topografici senza apparecchiature digitali;
d) l’adeguato allenamento.
4. Il test culturale consiste in un test a risposta multipla su argomenti legati alla pratica dell'escursionismo e alla frequentazione dell'ambiente montano per finalità turistiche, sportive o ricreative.
5. Il colloquio individuale consiste nella discussione del curriculum escursionistico e nell'esposizione delle motivazioni personali alla pratica della professione. La discussione mira a valutare la qualità e la veridicità del curriculum presentato ed eventuali ulteriori titoli di studio attinenti e valutabili.
6. Gli istruttori facenti parte della commissione, prima dello svolgimento della prova attitudinale e durante lo stesso, accertano l'idoneità del campo di prova e rilasciano al presidente della commissione immediata attestazione relativa agli accertamenti e alle attività svolti. In caso di accertamento sfavorevole, il presidente sospende o rinvia la prova.
NOTE:
65. Il comma è stato sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. hh) del r.r. 4 novembre 2024, n. 5. Torna al richiamo nota
66. Il comma è stato sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. ii) del r.r. 4 novembre 2024, n. 5. Torna al richiamo nota
67. Il comma è stato sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. jj) del r.r. 4 novembre 2024, n. 5. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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