Regolamento Regionale
29 settembre 2017
, n. 5
Regolamento di attuazione della legge regionale 1° ottobre 2014 n. 26 'Norme per la promozione e lo sviluppo delle attività motorie e sportive, dell'impiantistica sportiva e per l'esercizio delle professioni sportive inerenti alla montagna'
(BURL n. 40, suppl. del 03 Ottobre 2017 )
urn:nir:regione.lombardia:regolamento:2017-09-29;5
Art. 17
(Prove attitudinali per accompagnatori di media montagna)
1. La direzione regionale competente, con la collaborazione del collegio regionale delle guide alpine, organizza le prove attitudinali per l’ammissione al corso per accompagnatori di media montagna, al fine di verificare il possesso dei requisiti tecnico-atletico-sportivi di base degli interessati maggiorenni che abbiano assolto l’obbligo scolastico o che siano in possesso di un titolo di studio equivalente ottenuto in altro Stato dell’UE. Mediante decreto dirigenziale, da pubblicare sul BURL e da comunicare al collegio regionale, sono resi noti, almeno trenta giorni prima del giorno fissato per lo svolgimento delle prove, il programma, la data, la sede, i termini e le modalità di presentazione della domanda di ammissione, corredata di curriculum escursionistico recante l’indicazione delle escursioni in montagna svolte negli ultimi cinque anni classificate secondo gli standard definiti dal collegio regionale..(65)
2. Le prove attitudinali consistono in:(66)
3. Nella prove pratiche si valutano:(67)
4. Il test culturale consiste in un test a risposta multipla su argomenti legati alla pratica dell'escursionismo e alla frequentazione dell'ambiente montano per finalità turistiche, sportive o ricreative.
5. Il colloquio individuale consiste nella discussione del curriculum escursionistico e nell'esposizione delle motivazioni personali alla pratica della professione. La discussione mira a valutare la qualità e la veridicità del curriculum presentato ed eventuali ulteriori titoli di studio attinenti e valutabili.
6. Gli istruttori facenti parte della commissione, prima dello svolgimento della prova attitudinale e durante lo stesso, accertano l'idoneità del campo di prova e rilasciano al presidente della commissione immediata attestazione relativa agli accertamenti e alle attività svolti. In caso di accertamento sfavorevole, il presidente sospende o rinvia la prova.
NOTE:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia