Regolamento Regionale 29 settembre 2017 , n. 5

Regolamento di attuazione della legge regionale 1° ottobre 2014 n. 26 'Norme per la promozione e lo sviluppo delle attività motorie e sportive, dell'impiantistica sportiva e per l'esercizio delle professioni sportive inerenti alla montagna'

(BURL n. 40, suppl. del 03 Ottobre 2017 )

urn:nir:regione.lombardia:regolamento:2017-09-29;5

Art. 19
(Corsi di formazione e preparazione all'esame di abilitazione per l'esercizio della professione di accompagnatore di media montagna)
1. La direzione regionale competente cura l’organizzazione dei corsi di formazione e di preparazione all’esame di abilitazione alla professione di accompagnatore di media montagna e dei relativi esami, anche mediante stipula di apposita convenzione con il collegio regionale delle guide alpine. La direzione definisce, in particolare, modalità di svolgimento e programmi dei corsi, sedi di svolgimento, date delle prove attitudinali, quote di iscrizione alle stesse prove attitudinali e quote di iscrizione per ciascun corso e per gli esami.(72)
2. Le funzioni di istruttore tecnico sono affidate esclusivamente a guide alpine-maestri di alpinismo che abbiano conseguito il diploma di istruttore di guida alpina-maestro di alpinismo rilasciato a seguito della frequenza di appositi corsi organizzati dal collegio nazionale delle guide alpine.
3. I corsi hanno durata minima di cinquecentocinquanta ore e un contenuto teorico-pratico e prevedono i seguenti insegnamenti: pianificazione e programmazione dell’attività di accompagnamento, normativa di riferimento, cultura dell’alpinismo, comunicazione, didattica, marketing, meteorologia, botanica, zoologia, geologia, glaciologia e nivologia, elementi di medicina in montagna, tecniche di primo soccorso e gestione delle emergenze, tecniche escursionistiche, topografia e orientamento, lingua inglese - livello A2.(73)
3 bis. L’iscrizione al corso di formazione per l’abilitazione all’esercizio della professione di accompagnatore di media montagna è presentata nel primo corso successivo al superamento della prova attitudinale.(74)
NOTE:
72. Il comma è stato sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. ll) del r.r. 4 novembre 2024, n. 5. Torna al richiamo nota
73. Il comma è stato sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. mm) del r.r. 4 novembre 2024, n. 5. Torna al richiamo nota
74. Il comma è stato sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. nn) del r.r. 4 novembre 2024, n. 5. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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