Regolamento Regionale 29 settembre 2017 , n. 5

Regolamento di attuazione della legge regionale 1° ottobre 2014 n. 26 'Norme per la promozione e lo sviluppo delle attività motorie e sportive, dell'impiantistica sportiva e per l'esercizio delle professioni sportive inerenti alla montagna'

(BURL n. 40, suppl. del 03 Ottobre 2017 )

urn:nir:regione.lombardia:regolamento:2017-09-29;5

Art. 27
(Caratteristiche tecniche delle piste)(102)
1. Fatto salvo quanto già specificato dal d.lgs. 40/2021 e quanto stabilito dal Ministero dei trasporti con riferimento agli incroci con le sciovie, le piste hanno caratteristiche tecniche tali da garantire il rispetto della normativa vigente in materia ambientale, servizi adeguati per gli sportivi, collegamento alla rete del trasporto pubblico, condizioni di sicurezza, anche in relazione a pericoli derivanti da frane e valanghe; in particolare:
a) sono dotate a livello comprensoriale di un adeguato complesso di servizi atti a garantire all’utenza assistenza e sicurezza in caso di necessità;
b) sono inserite in comprensori collegati direttamente o a mezzo di impianto di trasporto pubblico alla rete viaria normalmente accessibile durante la stagione invernale;
c) sono prive di ostacoli tali da costituire un pericolo durante l’apertura al transito degli sciatori;
d) sono di norma prive di attraversamenti a livello con strade carrozzabili aperte al traffico invernale o con tracciati utilizzati da sciovie, slittovie o altri mezzi di risalita; in caso di necessità di attraversamento a livello di una strada carrozzabile, sono predisposte in modo da costringere lo sciatore a fermarsi prima di attraversare;
e) sono dotate di un’area comune a più piste che presenta caratteristiche tali da consentire l’agevole scorrimento degli sciatori;
f) sono dotate di percorsi di trasferimento o di raccordo che non superano una pendenza media del quindici per cento;
g) sono dotate di un punto di confluenza di due o più piste che, per ampiezza e visibilità, non costringa lo sciatore all’arresto repentino o a bruschi cambiamenti di direzione, ferma restando la necessità di opportuna segnalazione.
2. Le piste da discesa:
a) hanno dimensioni correlate alla portata degli impianti serventi e alle esigenze di transito degli sciatori;
b) hanno la parte terminale, per larghezza e profilo, tale da permettere il sicuro arresto degli sciatori.
3. Le piste da fondo:
a) salvo tratti opportunamente segnalati, hanno almeno un tracciato pianeggiante per la tecnica classica e uno per la tecnica di pattinaggio, oltre ad una fascia di almeno un metro per ogni lato priva di ostacoli;
b) salvo tratti opportunamente segnalati, hanno tracciati in salita di larghezza tale da consentire l’agevole sorpasso;
c) salvo brevi tratti opportunamente segnalati, hanno tracciati in discesa di larghezza tale da consentire l’agevole sorpasso o il rallentamento, oltre a una fascia di almeno un metro per ogni lato priva di ostacoli;
d) hanno un franco verticale libero non inferiore a 2,50 metri durante l’apertura al transito degli sciatori;
e) hanno, se possibile, tratti in salita e in discesa alternati a tratti pianeggianti.
NOTE:
102. L'articolo è stato sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. jjj) del r.r. 4 novembre 2024, n. 5. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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