Regolamento Regionale 29 settembre 2017 , n. 5

Regolamento di attuazione della legge regionale 1° ottobre 2014 n. 26 'Norme per la promozione e lo sviluppo delle attività motorie e sportive, dell'impiantistica sportiva e per l'esercizio delle professioni sportive inerenti alla montagna'

(BURL n. 40, suppl. del 03 Ottobre 2017 )

urn:nir:regione.lombardia:regolamento:2017-09-29;5

Art. 31
(Documentazione da allegare alla domanda di autorizzazione all’apertura al pubblico della pista apprestata)(106)
1. La domanda di autorizzazione all’apertura al pubblico della pista apprestata è corredata della seguente documentazione:
a) dichiarazione di un tecnico abilitato che certifica la conformità della pista all’autorizzazione;
b) dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà con la quale il richiedente attesta di avere istituito il servizio pista e il servizio di soccorso e di aver nominato il direttore della pista con i requisiti richiesti;
c) dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà con la quale il richiedente attesta di avere sottoscritto un contratto di assicurazione per la responsabilità civile;
d) relazione attestante l’avvenuto rispetto di quanto previsto alle lettere f), f-bis), f-ter) ed f-quater) dell’articolo 13, comma 7, della l.r. 26/2014, nonché dell’art. 9, comma 2, lettera f), del d.lgs. 40/2021.
2. Il richiedente autorizzato all’apertura al pubblico assume la funzione di gestore della pista.
3. La conferma da parte del gestore delle attestazioni di cui al comma 1, lettere b) c) e d), è comunicata ogni anno, prima dell’avvio della stagione sciistica, alla comunità montana territorialmente competente, attraverso l’Osservatorio regionale degli sport di montagna.
NOTE:
106. L'articolo è stato sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. nnn) del r.r. 4 novembre 2024, n. 5. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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