Regolamento Regionale 29 settembre 2017 , n. 5

Regolamento di attuazione della legge regionale 1° ottobre 2014 n. 26 'Norme per la promozione e lo sviluppo delle attività motorie e sportive, dell'impiantistica sportiva e per l'esercizio delle professioni sportive inerenti alla montagna'

(BURL n. 40, suppl. del 03 Ottobre 2017 )

urn:nir:regione.lombardia:regolamento:2017-09-29;5

Art. 32
(Utilizzo delle piste da sci per l’esercizio di altri sport in periodi di non innevamento)(107)
1. Le piste da sci possono essere utilizzate, anche in periodo di non innevamento, per l’esercizio di altri sport su tracciati esclusivamente destinati a tali attività. La gestione di tali tracciati può essere effettuata dai gestori delle piste o da altro soggetto pubblico o privato individuato secondo le normative vigenti.(108)
2. I soggetti di cui al comma 1 assicurano un’adeguata manutenzione dei tracciati e, in particolare, una corretta regimazione delle acque superficiali che preservi i pendii da fenomeni di dissesto idrogeologico causati dall’erosione del suolo dovuta all’utilizzo dei tracciati stessi.(109)
3. I tracciati sono adeguatamente segnalati in tutto il loro sviluppo e interdetti all'escursionismo a piedi. Possono attraversare altre infrastrutture viabili destinate al passaggio di veicoli, mezzi meccanici o pedoni. Tali intersezioni sono preventivamente segnalate a cura dei soggetti gestori lungo il tracciato e sull'infrastruttura attraversata. I conducenti delle mountain-bike, approssimandosi ad un'intersezione, devono usare la massima prudenza al fine di evitare incidenti riducendo la velocità e usando i segnalatori acustici in dotazione; devono inoltre dare precedenza ai mezzi e ai veicoli che percorrono le infrastrutture e ai pedoni in fase di attraversamento del tracciato.
4. I soggetti di cui al comma 1 sono responsabili della sicurezza dei tracciati e hanno l'obbligo di stipulare un'idonea copertura assicurativa per la responsabilità civile per i danni derivanti agli utenti e ai terzi per fatti imputabili alla loro responsabilità.(110)
NOTE:
107. La rubrica è stata sostituita dall'art. 1, comma 1, lett. ooo) del r.r. 4 novembre 2024, n. 5. Torna al richiamo nota
108. Il comma è stato sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. ppp) del r.r. 4 novembre 2024, n. 5. Torna al richiamo nota
109. Il comma è stato sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. qqq) del r.r. 4 novembre 2024, n. 5. Torna al richiamo nota
110. Il comma è stato modificato dall'art. 1, comma 1, lett. rrr) del r.r. 4 novembre 2024, n. 5. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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