Regolamento Regionale 29 settembre 2017 , n. 5

Regolamento di attuazione della legge regionale 1° ottobre 2014 n. 26 'Norme per la promozione e lo sviluppo delle attività motorie e sportive, dell'impiantistica sportiva e per l'esercizio delle professioni sportive inerenti alla montagna'

(BURL n. 40, suppl. del 03 Ottobre 2017 )

urn:nir:regione.lombardia:regolamento:2017-09-29;5

Art. 33(111)
(Requisiti, modalità di individuazione e formazione dei direttori delle piste)
1. I direttori delle piste sono individuati dai gestori delle piste tra gli iscritti nell’elenco di cui al comma 2.
2. E’ istituito presso la competente struttura regionale l’elenco dei direttori delle piste al quale possono iscriversi:
a) i maestri di sci e le guide alpine-maestri di alpinismo iscritti ai rispettivi albi professionali da almeno cinque anni;
b) coloro che, a seguito della frequenza di un corso di formazione teorico-pratico, abbiano superato con esito positivo il relativo esame finale.
3. La nomina a direttore è incompatibile con ulteriore nomina a direttore presso altra area sciabile attrezzata.
4. La direzione regionale competente cura l’organizzazione del corso di formazione di cui al comma 2, lettera b), almeno ogni tre anni, in collaborazione con le associazioni lombarde di categoria degli esercenti degli impianti a fune più rappresentative, anche mediante stipula di apposita convenzione.
5. Al corso di formazione cui al comma 2, lettera b), possono iscriversi coloro i quali sono in possesso dei seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana o di un altro Stato appartenente all’Unione europea o cittadinanza di un Paese che abbia concluso con l’Unione europea accordi in materia di libera circolazione delle persone, fatto salvo quanto previsto dalla normativa statale per i cittadini provenienti da Stati non appartenenti all’Unione europea;
b) non avere subito condanne penali che comportino l’interdizione anche temporanea dai pubblici uffici o dall’esercizio di una professione, salvo che sia intervenuta la riabilitazione;
c) adeguate capacità sciistiche.
6. Il corso di formazione per direttore delle piste da sci ha una durata minima di quaranta ore, si conclude con un esame ed ha come oggetto le seguenti materie d’insegnamento teorico-pratico: gestione e sicurezza delle piste, mezzi e tecniche per la percorrenza e la preparazione delle piste, mezzi per la battitura e lavorazione della neve, preparazione e sicurezza delle piste e dei tracciati per lo svolgimento di allenamenti e gare, impianti di innevamento programmato, comunicazioni radio, aspetti legislativi e normativi in materia di aree sciabili attrezzate e piste da sci, compiti del direttore, responsabilità civili e penali inerenti l’esercizio dell’attività, rapporti con il gestore, regole di comportamento degli utenti, poteri direttivi e dispositivi, servizio di soccorso, comunicazione e marketing, pratica in motoslitta o altri mezzi.
7. All’esame finale sono ammessi coloro che hanno frequentato il corso di formazione per almeno l’ottantacinque per cento delle ore previste.
8. Con decreto dirigenziale, da pubblicare sul bollettino ufficiale della Regione e sul sito internet istituzionale, sono definiti i termini e le modalità di presentazione delle domande di ammissione al corso di formazione, i relativi programmi, le quote di iscrizione, nonché i criteri di valutazione, le date e le sedi di svolgimento.
9. Le commissioni d’esame sono nominate con decreto del dirigente regionale competente e sono composte da:
a) dirigente regionale competente, o suo delegato;
b) un rappresentante dei gestori delle piste o dei gestori degli impianti di risalita, designato dall’associazione lombarda di categoria degli esercenti degli impianti di trasporto di persone a mezzo fune più rappresentativa;
c) un esperto nelle materie del programma del corso, individuato, di norma, tra i docenti del medesimo corso, designato dalla direzione regionale competente.
10. Per ciascun componente effettivo è nominato un componente supplente da convocare qualora il componente effettivo per qualunque ragione non possa essere presente. In assenza anche del componente supplente si rinvia la prova.
11. Non possono far parte delle commissioni d’esame i coniugi dei candidati o loro parenti o affini entro il quarto grado. I componenti attestano di non trovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibilità mediante dichiarazione resa ai sensi del d.p.r. 445/2000. I componenti che vengano a trovarsi in una situazione di incompatibilità sono sostituiti dai componenti supplenti.
12. A seguito del superamento dell’esame finale, la direzione regionale competente provvede ad iscrivere il soggetto abilitato nell’elenco di cui al comma 2, consultabile sulla piattaforma Osservatorio regionale degli sport di montagna (OSM). L’iscrizione nell’elenco ha validità per tre anni ed è rinnovabile a seguito di frequenza degli appositi corsi di aggiornamento.
13. I direttori delle piste sono tenuti a frequentare ogni tre anni dall’iscrizione nel relativo elenco un corso di aggiornamento della durata minima di quattro ore, pena la cancellazione dall’elenco stesso.
14. I direttori delle piste da sci che non possono frequentare il corso di aggiornamento per malattia o per altre comprovate cause di forza maggiore possono, entro un anno dalla cessazione dell’impedimento, essere ammessi a frequentare il corso di aggiornamento immediatamente successivo senza incorrere nella cancellazione dall’elenco, purché la domanda di iscrizione al corso sia presentata prima che scada l’iscrizione all’elenco. Fino all’assolvimento dell’obbligo di aggiornamento i medesimi soggetti sono sospesi dall’incarico.
15. La direzione regionale competente cura l’organizzazione dei corsi di aggiornamento in collaborazione con le associazioni lombarde di categoria degli esercenti degli impianti a fune più rappresentative, anche mediante stipula di apposita convenzione.
16. Con decreto dirigenziale sono definite le modalità e le condizioni per l’assolvimento dell’obbligo di aggiornamento, nonché per la gestione e l’organizzazione delle attività di aggiornamento.
17. Il riconoscimento dei titoli di abilitazione all’esercizio dell’attività di direttore delle piste da sci conseguiti in altre regioni o province autonome o in altri Stati membri dell’Unione europea diversi dall’Italia o in Paesi non appartenenti all’Unione europea spetta alla competente direzione regionale che definisce, con decreto regionale, i criteri per la valutazione delle domande di equipollenza e nomina una commissione valutatrice.
NOTE:
111. L'articolo è stato sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. sss) del r.r. 4 novembre 2024, n. 5. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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