Regolamento Regionale
29 settembre 2017
, n. 5
Regolamento di attuazione della legge regionale 1° ottobre 2014 n. 26 'Norme per la promozione e lo sviluppo delle attività motorie e sportive, dell'impiantistica sportiva e per l'esercizio delle professioni sportive inerenti alla montagna'
(BURL n. 40, suppl. del 03 Ottobre 2017 )
urn:nir:regione.lombardia:regolamento:2017-09-29;5
Art. 34
(Requisiti, modalità di individuazione e formazione degli addetti al servizio di soccorso sulle piste da sci)(112)
1. Le qualifiche di addetti al servizio di soccorso sulle piste da sci si conseguono a seguito della frequenza di appositi corsi di formazione teorico-pratici e del superamento dei relativi esami finali e si distinguono in addetto al primo soccorso sulle piste da sci di livello base e addetto al primo soccorso sulle piste da sci di livello avanzato.
2. I corsi di formazione di cui al comma 1 sono erogati, in base ad apposita convenzione, dall’Agenzia regionale di emergenza urgenza (AREU) o da un centro di formazione riconosciuto e accreditato dalla stessa Agenzia e si distinguono in tre tipologie:
a) corso di formazione per addetto al primo soccorso sulle piste da sci di livello base rivolto a persone non ancora formate alle procedure di primo soccorso;
3. Il corso di formazione di cui al comma 2, lettera a), ha una durata minima di sessanta ore, consente di operare esclusivamente su piste da sci e prevede i seguenti insegnamenti:
4. Il corso di formazione di cui al comma 2, lettera b), ha una durata minima di ventiquattro ore e prevede i seguenti insegnamenti:
c. sicurezza della scena, collaborazione con mezzo avanzato ed elisoccorso in ambiente e tecniche di intervento;
5. Il corso di formazione di cui al comma 2 lettera c), ha una durata minima di ventiquattro ore e prevede i seguenti insegnamenti:
c. sicurezza della scena, collaborazione con mezzo avanzato ed elisoccorso in ambiente e tecniche di intervento;
6. Per accedere al corso di formazione per addetto al soccorso sulle piste da sci livello avanzato i candidati devono avere ricevuto negli ultimi cinque anni una formazione sanitaria sulla gestione di base ed avanzata delle emergenze mediche e delle emergenze traumatiche riconosciute dall’AREU.
7. L’accesso ai corsi di formazione è subordinato al possesso dei seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana o di altro Stato appartenente all’Unione europea o cittadinanza di un Paese che abbia concluso con l’Unione europea accordi in materia di libera circolazione delle persone, fatto salvo quanto previsto dalla normativa statale per i cittadini provenienti da Stati non appartenenti all’Unione europea;
8. All’esame finale sono ammessi coloro che hanno frequentato il corso di formazione per almeno l’ottantacinque per cento delle ore previste.
9. A seguito del superamento dell’esame finale l’AREU provvede ad iscrivere il soggetto abilitato nell’elenco regionale degli addetti al servizio di soccorso sulle piste istituito presso la competente struttura regionale. L’iscrizione nell’elenco ha validità per tre anni ed è rinnovabile a seguito di frequenza di corsi di aggiornamento erogati in base ad apposita convenzione dalla stessa Agenzia.
10. Gli addetti al servizio di soccorso sulle piste da sci sono tenuti a frequentare ogni tre anni un corso di aggiornamento della durata minima di quattro ore, erogato dall’ AREU o da un centro di formazione riconosciuto e accreditato dalla stessa Agenzia, pena la cancellazione dall’elenco stesso.
11. Gli addetti al servizio di soccorso sulle piste da sci che non possono frequentare il corso di aggiornamento per malattia o per altre comprovate cause di forza maggiore possono, entro un anno dalla cessazione dell’impedimento, essere ammessi a frequentare il corso di aggiornamento immediatamente successivo senza incorrere nella cancellazione dall’elenco, purché la domanda di iscrizione al corso sia presentata prima che scada l’iscrizione all’elenco. Fino all’assolvimento dell’obbligo di aggiornamento i medesimi soggetti sono sospesi dall’incarico.
12. Le modalità di svolgimento dei corsi di cui al presente articolo sono definite dall’AREU, d’intesa con la struttura regionale competente. L’AREU provvede, inoltre, al riconoscimento dei titoli conseguiti in altre Regioni o province autonome o in altri Stati membri dell’Unione europea diversi dall’Italia o in Paesi non appartenenti all’Unione europea.
NOTE:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia