Regolamento Regionale 29 settembre 2017 , n. 5

Regolamento di attuazione della legge regionale 1° ottobre 2014 n. 26 'Norme per la promozione e lo sviluppo delle attività motorie e sportive, dell'impiantistica sportiva e per l'esercizio delle professioni sportive inerenti alla montagna'

(BURL n. 40, suppl. del 03 Ottobre 2017 )

urn:nir:regione.lombardia:regolamento:2017-09-29;5

Art. 34
(Requisiti, modalità di individuazione e formazione degli addetti al servizio di soccorso sulle piste da sci)(112)
1. Le qualifiche di addetti al servizio di soccorso sulle piste da sci si conseguono a seguito della frequenza di appositi corsi di formazione teorico-pratici e del superamento dei relativi esami finali e si distinguono in addetto al primo soccorso sulle piste da sci di livello base e addetto al primo soccorso sulle piste da sci di livello avanzato.
2. I corsi di formazione di cui al comma 1 sono erogati, in base ad apposita convenzione, dall’Agenzia regionale di emergenza urgenza (AREU) o da un centro di formazione riconosciuto e accreditato dalla stessa Agenzia e si distinguono in tre tipologie:
a) corso di formazione per addetto al primo soccorso sulle piste da sci di livello base rivolto a persone non ancora formate alle procedure di primo soccorso;
b) corso di formazione per addetto al primo soccorso sulle piste da sci di livello base riservato agli addetti al soccorso sanitario extra-ospedaliero;
c) corso di formazione per addetto al soccorso sulle piste da sci di livello avanzato riservato al personale sanitario.
3. Il corso di formazione di cui al comma 2, lettera a), ha una durata minima di sessanta ore, consente di operare esclusivamente su piste da sci e prevede i seguenti insegnamenti:
a. ruolo e responsabilità del soccorritore su pista;
b. organizzazione dei sistemi di soccorso;
c. cenni di anatomia;
d. sicurezza della scena, collaborazione con mezzo avanzato ed elisoccorso;
e. valutazione primaria del paziente colto da malore e del paziente politraumatizzato;
f. controllo delle emorragie;
g. basic life support defibrillation (BLSD) e manovre di disostruzione;
h. utilizzo di dispositivi di protezione individuale;
i. gestione del soccorso in caso di valanga;
j. procedure di mobilizzazione atraumatica e restrizione motoria, gestione dei presidi specifici per l’immobilizzazione;
k. utilizzo e gestione dei sistemi di trasporto dell’infortunato su pista da sci;
l. addestramento pratico e scenari di simulazione di soccorso in ambiente su pista.
4. Il corso di formazione di cui al comma 2, lettera b), ha una durata minima di ventiquattro ore e prevede i seguenti insegnamenti:
a. ruolo e responsabilità del soccorritore su pista;
b. organizzazione dei sistemi di soccorso su pista;
c. sicurezza della scena, collaborazione con mezzo avanzato ed elisoccorso in ambiente e tecniche di intervento;
d. utilizzo di dispositivi di protezione individuale e di altri specifici presidi;
e. gestione del soccorso in caso di valanga;
f. addestramento per l’utilizzo di dispositivi di trasporto con uno o due conduttori;
g. procedure di mobilizzazione atraumatica e restrizione motoria, gestione dei presidi specifici per l’immobilizzazione su piste da sci e ambienti alpini invernali;
h. gestione soccorso sanitario del pubblico e del personale tecnico in caso di manifestazioni;
i. addestramento pratico e scenari di simulazione di soccorso di base in ambiente su pista e in attesa del soccorso avanzato.
5. Il corso di formazione di cui al comma 2 lettera c), ha una durata minima di ventiquattro ore e prevede i seguenti insegnamenti:
a. ruolo e responsabilità del soccorso su pista;
b. organizzazione dei sistemi di soccorso su pista;
c. sicurezza della scena, collaborazione con mezzo avanzato ed elisoccorso in ambiente e tecniche di intervento;
d. utilizzo di dispositivi di protezione individuale e di specifici presidi;
e. gestione del soccorso in caso di valanga;
f. addestramento per l’utilizzo di dispositivi di trasporto con uno o due conduttori;
g. procedure di mobilizzazione atraumatica e restrizione motoria, gestione dei presidi specifici per l’immobilizzazione su piste da sci e ambienti alpini invernali;
h. gestione soccorso sanitario del pubblico e del personale tecnico, in caso di manifestazione;
i. addestramento pratico e scenari di simulazione di soccorso avanzato in ambiente su pista;
j. scenari di collaborazione con elisoccorso.
6. Per accedere al corso di formazione per addetto al soccorso sulle piste da sci livello avanzato i candidati devono avere ricevuto negli ultimi cinque anni una formazione sanitaria sulla gestione di base ed avanzata delle emergenze mediche e delle emergenze traumatiche riconosciute dall’AREU.
7. L’accesso ai corsi di formazione è subordinato al possesso dei seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana o di altro Stato appartenente all’Unione europea o cittadinanza di un Paese che abbia concluso con l’Unione europea accordi in materia di libera circolazione delle persone, fatto salvo quanto previsto dalla normativa statale per i cittadini provenienti da Stati non appartenenti all’Unione europea;
b) maggiore età;
c) assolvimento dell’obbligo scolastico;
d) assenza di condanne penali che comportino l’interdizione anche temporanea dall’esercizio di una professione, salvo che sia intervenuta la riabilitazione;
e) adeguate capacità sciistiche.
8. All’esame finale sono ammessi coloro che hanno frequentato il corso di formazione per almeno l’ottantacinque per cento delle ore previste.
9. A seguito del superamento dell’esame finale l’AREU provvede ad iscrivere il soggetto abilitato nell’elenco regionale degli addetti al servizio di soccorso sulle piste istituito presso la competente struttura regionale. L’iscrizione nell’elenco ha validità per tre anni ed è rinnovabile a seguito di frequenza di corsi di aggiornamento erogati in base ad apposita convenzione dalla stessa Agenzia.
10. Gli addetti al servizio di soccorso sulle piste da sci sono tenuti a frequentare ogni tre anni un corso di aggiornamento della durata minima di quattro ore, erogato dall’ AREU o da un centro di formazione riconosciuto e accreditato dalla stessa Agenzia, pena la cancellazione dall’elenco stesso.
11. Gli addetti al servizio di soccorso sulle piste da sci che non possono frequentare il corso di aggiornamento per malattia o per altre comprovate cause di forza maggiore possono, entro un anno dalla cessazione dell’impedimento, essere ammessi a frequentare il corso di aggiornamento immediatamente successivo senza incorrere nella cancellazione dall’elenco, purché la domanda di iscrizione al corso sia presentata prima che scada l’iscrizione all’elenco. Fino all’assolvimento dell’obbligo di aggiornamento i medesimi soggetti sono sospesi dall’incarico.
12. Le modalità di svolgimento dei corsi di cui al presente articolo sono definite dall’AREU, d’intesa con la struttura regionale competente. L’AREU provvede, inoltre, al riconoscimento dei titoli conseguiti in altre Regioni o province autonome o in altri Stati membri dell’Unione europea diversi dall’Italia o in Paesi non appartenenti all’Unione europea.
NOTE:
112. L'articolo è stato sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. ttt) del r.r. 4 novembre 2024, n. 5. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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