Regolamento Regionale 29 settembre 2017 , n. 5

Regolamento di attuazione della legge regionale 1° ottobre 2014 n. 26 'Norme per la promozione e lo sviluppo delle attività motorie e sportive, dell'impiantistica sportiva e per l'esercizio delle professioni sportive inerenti alla montagna'

(BURL n. 40, suppl. del 03 Ottobre 2017 )

urn:nir:regione.lombardia:regolamento:2017-09-29;5

Art. 35
(Compiti degli addetti al servizio piste)
1. Gli addetti al servizio pista, nominati dal gestore della pista, svolgono i seguenti compiti, di cui lo stesso gestore è responsabile:
a) delimitazione delle piste da discesa, da fondo e delle piste destinate ad altri sport sulla neve;
b) apposizione della segnaletica necessaria alla corretta informazione degli utenti anche in merito ai sistemi segnaletici in uso nei comprensori, alla classificazione delle piste e alle regole di comportamento degli utenti;
c) preparazione e protezione delle piste;
d) controllo costante delle piste aperte al transito, al fine di garantire in ogni momento l'apprestamento dei mezzi di soccorso, nonché la delimitazione e protezione delle piste stesse;
e) vigilanza sullo svolgimento delle attività sciistiche al fine di garantire il rispetto degli obblighi di comportamento, segnalando eventuali violazioni ai soggetti competenti e, nei casi di reiterate o gravi violazioni, richiedere l'allontanamento dalle piste dell'utente che le ha poste in essere;
f) regolazione dell'accesso alle piste e preclusione dell'accesso in caso di pericolo.
2. Gli addetti al servizio pista provvedono, in particolare:(114)
a) a separare con adeguate protezioni dalle altre piste i tratti di pista, individuati dai gestori, da riservare, a richiesta, agli allenamenti di sci e snowboard agonistici, nelle giornate in cui non si svolgono manifestazioni agonistiche;
b) a separare con adeguate protezioni dalle altre piste i tratti di pista, individuati dai gestori delle piste, riservati alla pratica di evoluzioni acrobatiche;
c) a delimitare lateralmente le piste aperte al transito degli utenti con palinatura realizzata e posata in modo tale da consentire di seguire il tracciato della pista anche in condizioni di scarsa visibilità, riconoscendone i bordi destro e sinistro;
d) ad effettuare discese di controllo dopo la chiusura degli impianti per accertarsi che sulle piste servite da tali impianti non siano rimasti utenti in difficoltà;
e) a curare il manto nevoso in relazione alle condizioni meteorologiche e di innevamento;
f) ad eliminare gli ostacoli che si possono rimuovere e che lo sciatore non può scorgere facilmente, fatto salvo quanto previsto dal comma 3;
g) a proteggere dagli ostacoli che, anche temporaneamente, non possono essere rimossi dalle piste e tra questi segnalare quelli che lo sciatore non può scorgere facilmente;
h) ad effettuare l’ordinaria e straordinaria manutenzione della pista, inclusi tutte le misure necessarie a garantire la stabilità delle terre e una corretta regimazione delle acque, astenendosi dall’utilizzare additivi dannosi per l’ambiente nella produzione di neve artificiale;
i) a proteggere con barriere anticaduta i bordi delle piste in corrispondenza di scoscendimenti pericolosi, passaggi aerei, dirupi, strapiombi, seracchi e crepacci, strettoie, sbarramenti, diramazioni e in tutte le situazioni particolari di pericolo di caduta per gli sciatori;
j) a segnalare le intersezioni delle piste con le strade aperte al pubblico transito o con le aree di attesa di impianti di risalita e proteggerle per mezzo di più serie di barriere trasversali che, mediante passaggi obbligati ottenuti con lo sfalsamento dei varchi, inducano lo sciatore a limitare la velocità e a modificare la direzione di marcia;
k) a realizzare barriere per impegnare lo sciatore a limitare la velocità e a modificare la direzione di marcia utilizzando accorgimenti che considerino le conseguenze di un eventuale urto;
l) ad adottare per tutti i sistemi di protezione accorgimenti che tengano conto delle conseguenze di un eventuale urto dello sciatore;
m) a chiudere l’accesso alle piste in caso di pericoli derivanti dalle condizioni atmosferiche.
3. La segnaletica, gli impianti di innevamento artificiale, le piccole pietre e i piccoli cumuli di neve, la discontinuità e l'irregolarità del manto nevoso causate da variazioni delle condizioni atmosferiche, dalla produzione di neve artificiale programmata, dalla battitura, dall'usura giornaliera, dalla caduta di altri sciatori o da una parziale battitura della pista a seguito di nevicata non sono da considerare ostacoli e spetta quindi allo sciatore l'onere di evitarli.
4. Il gestore delle piste può affidare a terzi la realizzazione e la messa in esercizio di misure di protezione particolarmente complesse nel caso in cui il servizio piste non sia adeguatamente attrezzato allo scopo.
NOTE:
114. Il comma è stato sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. vvv) del r.r. 4 novembre 2024, n. 5. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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