Regolamento Regionale 29 settembre 2017 , n. 5

Regolamento di attuazione della legge regionale 1° ottobre 2014 n. 26 'Norme per la promozione e lo sviluppo delle attività motorie e sportive, dell'impiantistica sportiva e per l'esercizio delle professioni sportive inerenti alla montagna'

(BURL n. 40, suppl. del 03 Ottobre 2017 )

urn:nir:regione.lombardia:regolamento:2017-09-29;5

Art. 36
(Apposizione della segnaletica)
1. La segnaletica, determinata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, deve essere apposta in modo da:
a) integrare la palinatura al fine di consentire allo sciatore di individuare il tracciato della pista senza difficoltà anche in condizioni di cattiva visibilità;
b) evidenziare, all’inizio della pista anche se coincidente con una biforcazione, il grado di difficoltà, la denominazione, la numerazione e l’eventuale chiusura; (115)
c) fornire, lungo la pista, le informazioni integrative della palinatura relative alla denominazione e numerazione della pista per le piste da discesa oppure per le piste da fondo con lunghezza superiore a cinque chilometri alla distanza che resta da percorrere;(115)
d) dare, all'origine delle principali biforcazioni delle piste, mediante appositi e ben evidenti segnali direzionali, informazioni circa la direzione ed eventualmente le destinazioni raggiungibili;
e) fornire, in prossimità delle principali stazioni a valle degli impianti di risalita di accesso ai comprensori per lo sci da discesa, mediante appositi pannelli, un prospetto generale degli impianti e delle piste esistenti recante la denominazione, numerazione e classificazione delle piste, gli orari di apertura e chiusura, le informazioni relative alle condizioni atmosferiche e un avviso sulle regole di comportamento;
f) fornire, in corrispondenza dei principali accessi dei comprensori per lo sci di fondo, mediante appositi pannelli, un prospetto generale delle piste esistenti recante la relativa denominazione, numerazione e classificazione, gli orari di apertura e chiusura, le informazioni relative alle condizioni atmosferiche e un avviso sulle regole di comportamento;
g) segnalare, in corrispondenza degli accessi o in corrispondenza delle stazioni degli impianti di risalita, se si tratta di piste servite esclusivamente da tali impianti, le piste con caratteristiche tali da richiedere particolari capacità e tecniche sciistiche o l'utilizzo di attrezzature specifiche;(116)
h) fornire tutte le necessarie indicazioni agli sciatori per il corretto e sicuro utilizzo delle piste, in particolare per un'andatura maggiormente cauta in relazione a specifiche circostanze, mediante segnaletica idonea a informare sugli obblighi e sui divieti cui gli sciatori stessi devono conformarsi, nonché sulla tipologia del pericolo cui sono soggetti i tratti di pista attraversati;
i) informare adeguatamente circa le condizioni atmosferiche.
NOTE:
115. La lettera è stata sostituita dall'art. 1, comma 1, lett. www) del r.r. 4 novembre 2024, n. 5. Torna al richiamo nota
116. La lettera è stata modificata dall'art. 1, comma 1, lett. xxx) del r.r. 4 novembre 2024, n. 5. Torna al richiamo nota
117. Il comma è stato abrogato dall'art. 1, comma 1, lett. yyy) del r.r. 4 novembre 2024, n. 5. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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