Regolamento Regionale 29 settembre 2017 , n. 5

Regolamento di attuazione della legge regionale 1° ottobre 2014 n. 26 'Norme per la promozione e lo sviluppo delle attività motorie e sportive, dell'impiantistica sportiva e per l'esercizio delle professioni sportive inerenti alla montagna'

(BURL n. 40, suppl. del 03 Ottobre 2017 )

urn:nir:regione.lombardia:regolamento:2017-09-29;5

Art. 40
(Regolazione dell'accesso alle piste)(119)
1. Fatto salvo quanto stabilito dagli articoli 24 e 25 del d.lgs. 40/2021:
a) le piste da discesa sono aperte al transito degli utenti dall’orario di apertura dei rispettivi impianti serventi sino a quindici minuti successivi alla loro chiusura;
b) le piste da fondo sono aperte al transito degli utenti negli orari esposti sugli appositi pannelli posizionati in corrispondenza dei principali accessi dei comprensori per lo sci da fondo;
c) le piste destinate ad altri sport sulla neve, quali, ad esempio, snowbike, fatbike, snowkite e snowtubing, sono aperte al transito degli utenti dall’orario di apertura dei rispettivi impianti serventi sino a quindici minuti successivi alla loro chiusura, oppure, ove non esistano impianti serventi, negli orari esposti su appositi pannelli.
2. È disposta la chiusura degli accessi delle piste, anche durante gli orari di cui al comma 1, in tutte le situazioni di potenziale pericolosità, anche temporanea, con particolare riferimento a:
a) situazioni nelle quali non è possibile garantire le attività di delimitazione, protezione, controllo, messa in sicurezza o apprestamento del soccorso, compreso un periodo di almeno un mese, o comunque stabilito dal gestore, precedente all’apertura stagionale degli impianti per la preparazione delle piste e successivo alla chiusura stagionale degli impianti per la chiusura e messa in sicurezza delle piste e delle attrezzature;
b) pericolo derivante da condizioni ambientali e climatologiche;
c) pericolo di distacco di valanghe;
d) svolgimento di operazioni di battitura con mezzi meccanici e altre operazioni potenzialmente pericolose;
e) svolgimento di gare o allenamenti.
3. La chiusura delle piste può essere totale o parziale a seconda dell’estensione della potenziale pericolosità.
4. La chiusura delle piste è effettuata per mezzo di palinatura incrociata o di altra idonea barriera trasversale estesa per l’intera larghezza della pista ed è segnalata, dove occorre, sia mediante segnali di pericolo sia nei pannelli posti in prossimità delle principali stazioni a valle degli impianti di risalita di accesso ai comprensori per lo sci da discesa e in corrispondenza dei principali accessi dei comprensori per lo sci di fondo.
5. Una pista da discesa può essere in tutto o in parte interdetta temporaneamente dal gestore alla pratica dello snowboard.
NOTE:
119. L'articolo è stato sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. aaaa) del r.r. 4 novembre 2024, n. 5. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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