Regolamento Regionale
29 settembre 2017
, n. 5
Regolamento di attuazione della legge regionale 1° ottobre 2014 n. 26 'Norme per la promozione e lo sviluppo delle attività motorie e sportive, dell'impiantistica sportiva e per l'esercizio delle professioni sportive inerenti alla montagna'
(BURL n. 40, suppl. del 03 Ottobre 2017 )
urn:nir:regione.lombardia:regolamento:2017-09-29;5
Art. 44
(Regole comportamentali specifiche per la pratica dello snowboard)
1. Oltre a quanto previsto dall'articolo 14 della l.r. 26/2014, nella pratica dello snowboard si osservano le seguenti regole:
a) lo snowboarder prima di effettuare spinte col tallone deve guardare indietro, controllare tutt'intorno e assicurarsi nei salti che la zona circostante sia libera;
b) lo snowboarder deve avere le conoscenze e le capacità tecniche richieste per utilizzare gli impianti e per sciare sulla pista scelta;
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia