Regolamento Regionale 29 settembre 2017 , n. 5

Regolamento di attuazione della legge regionale 1° ottobre 2014 n. 26 'Norme per la promozione e lo sviluppo delle attività motorie e sportive, dell'impiantistica sportiva e per l'esercizio delle professioni sportive inerenti alla montagna'

(BURL n. 40, suppl. del 03 Ottobre 2017 )

urn:nir:regione.lombardia:regolamento:2017-09-29;5

Art. 44
(Regole comportamentali specifiche per la pratica dello snowboard)
1. Oltre a quanto previsto dall'articolo 14 della l.r. 26/2014, nella pratica dello snowboard si osservano le seguenti regole:
a) lo snowboarder prima di effettuare spinte col tallone deve guardare indietro, controllare tutt'intorno e assicurarsi nei salti che la zona circostante sia libera;
b) lo snowboarder deve avere le conoscenze e le capacità tecniche richieste per utilizzare gli impianti e per sciare sulla pista scelta;
c) lo snowboarder deve usare i seguenti accorgimenti:
1) la gamba anteriore deve essere sempre saldamente legata allo snowboard mediante un cinturino;
2) sugli skilift e sulle seggiovie la gamba posteriore deve essere libera da vincoli;
3) lo snowboard, sganciato durante una pausa, deve essere posizionato sulla neve dal lato dei cinturini;
d) ha precedenza l'utente a valle rispetto all'utente a monte; il secondo può sorpassare il primo, sia a sinistra sia a destra e sia a monte sia a valle, se vi sono le condizioni per non intralciarlo e se non vi è pericolo, salvo diversa segnaletica;
e) i minori di quattordici anni devono indossare un casco protettivo conforme alle caratteristiche definite dal d.m. 2 marzo 2006.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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