Regolamento Regionale 13 ottobre 2017 , n. 6

Disciplina per la trasparenza dell'attività di rappresentanza di interessi nei processi decisionali pubblici presso la Giunta regionale e gli enti di cui all'articolo 48 dello Statuto d'autonomia come individuati dall'articolo 1 e dagli allegati A1 e A2 della l.r. 30/2006

(BURL n. 42, suppl. del 17 Ottobre 2017 )

urn:nir:regione.lombardia:regolamento:2017-10-13;6

Art. 4
(Procedura per l'accreditamento)
1. In relazione ai requisiti per l'accreditamento, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5 della l.r. 17/2016.
2. I rappresentanti di interessi che intendono accreditarsi presentano richiesta indirizzata al Presidente della Giunta regionale, utilizzando l'apposito modello di cui all'allegato A del presente atto.
3. Nella richiesta i rappresentanti di interessi forniscono le informazioni previste dall'art. 3, comma 2, della l.r. 17/2016, con dichiarazione rilasciata ai sensi del d.p.r. n. 445/2000 e l'impegno a rispettare le norme comportamentali di cui all'art. 7, comma 1, della l.r. 17/2016.
4. Le attività di rappresentanza di interessi che si intendono svolgere devono essere indicate con chiarezza, in modo che siano agevolmente individuabili gli interessi rappresentati. Devono altresì essere indicati, anche genericamente, i decisori pubblici che si intendono contattare.
5. I portatori di interessi provvedono con le medesime modalità per i propri dipendenti e collaboratori in via esclusiva preposti ai rapporti con i decisori pubblici. In tale ipotesi, la richiesta di accreditamento deve essere presentata dal legale rappresentante o da altro soggetto da questi validamente delegato.
6. Entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta, la Struttura verifica la completezza della documentazione e delle informazioni fornite.
7. Qualora la richiesta non sia completa o vi sia la necessità di acquisire ulteriori informazioni o precisazioni, la Struttura richiede le integrazioni necessarie, assegnando un termine per la risposta non superiore a quindici giorni.
8. Nel caso di mancata risposta alla richiesta di integrazioni, la richiesta di accreditamento non può avere ulteriore corso.
9. Conclusa positivamente l'istruttoria sulla richiesta, la Struttura provvede all'accreditamento del rappresentante di interessi mediante inserimento nell'Elenco e ne dà contestuale comunicazione agli interessati, nonché al Presidente della Giunta regionale. Analoga comunicazione è data anche in caso di rigetto della richiesta.
10. L'accreditamento ha validità per tre anni a decorrere dal giorno dell'inserimento nell'Elenco.
11. Nei trenta giorni precedenti alla scadenza dell'accreditamento, il rappresentante di interessi può chiedere il rinnovo con comunicazione da rendere alla Struttura.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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