Regolamento Regionale 13 ottobre 2017 , n. 6

Disciplina per la trasparenza dell'attività di rappresentanza di interessi nei processi decisionali pubblici presso la Giunta regionale e gli enti di cui all'articolo 48 dello Statuto d'autonomia come individuati dall'articolo 1 e dagli allegati A1 e A2 della l.r. 30/2006

(BURL n. 42, suppl. del 17 Ottobre 2017 )

urn:nir:regione.lombardia:regolamento:2017-10-13;6

Art. 7
(Obblighi del rappresentante di interessi)
1. Ai sensi dell'art. 7 della l.r. 17/2016, il rappresentante di interessi accreditato è tenuto, nello svolgimento delle attività inerenti alla rappresentanza di interessi, a osservare le seguenti norme comportamentali:
a) trasparenza e tracciabilità;
b) obbligo di fornire al decisore pubblico informazioni corrette e non fuorvianti;
c) divieto di indurre i decisori pubblici a violare norme di comportamento e di esercitare pressioni indebite nei loro confronti;
d) divieto di elargire o promettere ai decisori pubblici qualsivoglia utilità anche in via indiretta.
2. A decorrere dall'anno successivo a quello dell'accreditamento, entro il termine del 28 febbraio di ogni anno, il rappresentante di interessi trasmette alla Giunta regionale, sotto la propria responsabilità, una relazione concernente l'attività di rappresentanza svolta nell'anno precedente. Tale relazione deve contenere:
a) l'elenco delle attività di rappresentanza poste in essere;
b) l'elenco dei decisori pubblici nei confronti dei quali sono state svolte le predette attività.
3. La relazione viene pubblicata sul sito internet della Regione nella apposita sezione e deve essere inviata, a cura della Struttura, ai decisori pubblici menzionati nella stessa, entro trenta giorni dalla sua ricezione.
4. I soggetti accreditati sono tenuti a informare tempestivamente la Struttura di ogni variazione che possa incidere sui requisiti per l'accreditamento e, comunque, in sede di presentazione della relazione annuale, devono provvedere a confermare o aggiornare i dati forniti in precedenza e pubblicati nell'Elenco.
5. Agli adempimenti previsti dai commi 2 e 4 provvedono direttamente i portatori di interessi per i propri dipendenti e collaboratori in via esclusiva preposti ai rapporti con i decisori pubblici e le organizzazioni di cui all'articolo 5.
6. Il mancato rispetto degli obblighi informativi di cui al presente articolo comporta l'applicazione dei provvedimenti e l'eventuale irrogazione delle sanzioni di cui all'articolo 10.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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