Regolamento Regionale 23 novembre 2017 , n. 7

Regolamento recante criteri e metodi per il rispetto del principio dell'invarianza idraulica ed idrologica ai sensi dell'articolo 58 bis della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio)

(BURL n. 48, suppl. del 27 Novembre 2017 )

urn:nir:regione.lombardia:regolamento:2017-11-23;7

Art. 3
(Interventi richiedenti le misure di invarianza idraulica e idrologica)
1. Gli interventi tenuti al rispetto del principio di invarianza idraulica e idrologica di cui all'articolo 58 bis, comma 2, della l.r. 12/2005, sono specificati nei seguenti commi. Alcuni degli interventi di cui al precedente periodo sono rappresentati negli schemi esemplificativi di cui all’Allegato A.(8)
2. Nell’ambito degli interventi edilizi di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), sono soggetti all’applicazione del presente regolamento gli interventi: (9)
a) di ristrutturazione edilizia, come definiti dall’articolo 3, comma 1, lettera d), del d.p.r. 380/2001, solo se consistono nella demolizione totale o nella demolizione parziale, a condizione che quest’ultima tipologia di demolizione sia maggiore del 70 per cento della superficie coperta della costruzione esistente, almeno fino alla quota più bassa del piano campagna posto in aderenza all’edificio, e ricostruzione con aumento dell’indice di copertura preesistente; ai fini della verifica dell’aumento dell’indice di copertura di cui alla presente lettera, non si considerano gli aumenti di superficie derivanti da interventi di efficientamento energetico previsti ai sensi della normativa vigente in materia;
b) di nuova costruzione, così come definiti dall’articolo 3, comma 1, lettera e), del d.p.r. 380/2001, compresi gli ampliamenti; sono escluse le sopraelevazioni che non aumentano la superficie coperta dell’edificio;
c) di ristrutturazione urbanistica, così come definiti dall’articolo 3, comma 1, lettera f), del d.p.r. 380/2001;
d) relativi alla realizzazione di opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni, anche per le aree di sosta, di cui all’articolo 6, comma 1, lettera e ter), del d.p.r. 380/2001, con una delle caratteristiche che seguono:
1. di superficie maggiore di 150 mq;
2. di superficie minore di o uguale a 150 mq, solo qualora facenti parte di un intervento di cui alle lettere a), b) o c) del presente comma o di cui al comma 3;
e) pertinenziali che comportino la realizzazione di un volume inferiore al 20 per cento del volume dell’edificio principale, con una delle caratteristiche che seguono:
1. di superficie occupata dall’edificazione maggiore di 150 mq;
2. di superficie occupata dall’edificazione minore di o uguale a 150 mq, solo qualora facenti parte di un intervento di cui alle lettere a), b) o c), del presente comma.
2 bis. Sono inoltre soggetti all’applicazione del presente regolamento gli interventi di:(10)
a) realizzazione di parcheggi, aree di sosta, piazzali e piazze, con una delle caratteristiche che seguono: (11)
1. di superficie maggiore di 150 mq;
2. di superficie minore di o uguale a 150 mq, solo qualora facenti parte di un intervento di cui alle lettere a), b) o c) del comma 2;
b) realizzazione di aree verdi munite di sistemi di raccolta e collettamento delle acque e di aree verdi sovrapposte a nuove solette comunque costituite, qualora facenti parte di un intervento di cui al comma 2 o alla lettera a) del presente comma;(11)
b bis) installazione dei pannelli di impianti agri-voltaici o fotovoltaici con caratteristiche costruttive o anche di posa tali da comportare una riduzione della permeabilità del suolo rispetto alla sua condizione preesistente all'urbanizzazione, purché con superficie maggiore di 150 mq, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 20, comma 1 bis, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 (Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento Europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili).(12)
2 ter. Fatte salve le eccezioni di cui al comma 7 bis, lettera d quater), del presente articolo, sono soggetti all’applicazione del presente regolamento gli interventi di: (13)
a) realizzazione di nuove discariche;
b) ampliamento di superficie di discariche esistenti.
3. Nell’ambito degli interventi relativi alle infrastrutture stradali e autostradali, loro pertinenze e parcheggi, assoggettati ai requisiti di invarianza idraulica e idrologica, sono esclusi dall’applicazione del presente regolamento:(14)
a) gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria della rete ciclopedonale, stradale e autostradale;
b) gli interventi di ammodernamento, definito ai sensi dell’articolo 2 del regolamento regionale 24 aprile 2006, n. 7 (Norme tecniche per la costruzione delle strade), ad eccezione della realizzazione di nuove rotatorie di diametro esterno superiore ai 50 metri su strade diverse da quelle di tipo “E – strada urbana di quartiere”, “E bis – Strade urbane ciclabili”, “F – strada locale” e “F-bis – itinerario ciclopedonale”, così classificate ai sensi dell’articolo 2 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada);(15)
c) gli interventi di potenziamento stradale, cosi come definito ai sensi dell’articolo 2 del r.r. 7/2006, per strade di tipo “E – strada urbana di quartiere”, “E bis – Strade urbane ciclabili”, “F – strada locale” e “F-bis – itinerario ciclopedonale”, così classificate ai sensi dell’articolo 2 del d.lgs. 285/1992; (15)
d) la realizzazione di nuove strade di tipo “F-bis – itinerario ciclopedonale”, così classificate ai sensi dell’articolo 2 del d.lgs. 285/1992.
4. Poiché la riduzione della permeabilità del suolo va calcolata facendo riferimento alla permeabilità naturale originaria del sito, ovvero alla condizione preesistente all'urbanizzazione, e non alla condizione urbanistica precedente l'intervento eventualmente già alterata rispetto alla condizione naturale originaria, preesistente all’urbanizzazione, il presente regolamento si applica sia in caso di intervento su suolo libero, sia in caso di intervento su suolo già trasformato. Per gli interventi di cui al comma 3, il riferimento di cui al precedente periodo corrisponde alla condizione preesistente all'impermeabilizzazione.(16)
5. Le misure di invarianza idraulica e idrologica si applicano alla sola superficie del lotto interessata dall'intervento comportante una riduzione della permeabilità del suolo rispetto alla sua condizione preesistente all'urbanizzazione e non all'intero lotto. Per gli interventi di cui al comma 3, il riferimento di cui al precedente periodo corrisponde alla condizione preesistente all'impermeabilizzazione.(17)
6. Ai fini della definizione della classe di intervento di cui all’articolo 9, gli interventi che vengono realizzati per lotti funzionali devono essere considerati nella loro unitarietà, pertanto la superficie interessata dall’intervento è la superficie complessiva data dalla somma delle superfici degli interventi dei singoli lotti. Diversamente, più interventi indipendenti possono prevedere la realizzazione di un’unica opera di invarianza idraulica o idrologica; anche in questo caso, la classe di intervento di cui all’articolo 9 considera come superficie interessata dall’intervento la superficie complessiva data dalla somma delle superfici dei singoli interventi. Per l’opera di cui al precedente periodo deve essere individuato un unico soggetto gestore, fatto salvo quanto previsto all’articolo 13, comma 2.(18)
7. Le misure di invarianza idraulica e idrologica sono applicabili anche all'edificato e alle infrastrutture esistenti non vincolati al rispetto delle prescrizioni di cui al presente regolamento. Nei casi di cui al precedente periodo, per l'accesso agli incentivi di cui all'articolo 15, le misure di invarianza idraulica e idrologica devono rispettare le disposizioni di cui al presente regolamento.
7 bis. Non sono soggetti all’applicazione del presente regolamento, in particolare: (19)
a) gli interventi di cui all’articolo 3, comma 1, lettere a), b) e c), del d.p.r. 380/2001;
b) gli interventi di demolizione e ricostruzione e gli interventi di ripristino di edifici crollati o demoliti di immobili sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), solo se tali interventi di ricostruzione e ripristino non aumentano la superficie coperta dell’edificio crollato o demolito; (20)
c) gli interventi relativi alla realizzazione di aree verdi di qualsiasi estensione, se non sovrapposte a nuove solette comunque costituite e se prive di sistemi di raccolta e convogliamento delle acque, anche se facenti parte di un intervento di cui al comma 2, al comma 2 bis, lettere a) e b bis), o al comma 3;(21)
d) le strutture di contenimento di acqua o altri liquidi realizzati a cielo libero, quali piscine, bacini, vasche di raccolta reflui, specchi d’acqua e fontane;(22)
d bis) le opere, realizzate ai fini del presente regolamento, che prevedono l’infiltrazione nel suolo o negli strati superficiali del sottosuolo;(23)
d ter) le porzioni di sito oggetto di procedimenti di bonifica ai sensi del Titolo V della Parte IV del d.lgs.152/2006, in corso o anche già conclusi con interventi di messa in sicurezza permanente ovvero a seguito di chiusura del procedimento con analisi di rischio, che abbiano comportato il calcolo di concentrazioni soglia di rischio (CSR);(23)
d quater) gli interventi relativi alle discariche ante-norma e alle discariche cessate come definite dall’articolo 17 ter della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 (Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche);(23)
d quinquies) i rifugi alpinistici, i bivacchi fissi e la viabilità alpina, così come definiti dall’articolo 32 della legge regionale 1° ottobre 2015, n. 27, nonché i rifugi escursionistici di cui alla stessa l.r. 27/2015 e gli edifici isolati raggiungibili solo con sentieri, mulattiere o strade di servizio non aperte al traffico se localizzati a quota non inferiore a 1000 metri di altitudine;(23)
d sexies) gli impianti a fune, compresi gli edifici o manufatti pertinenziali, quali stazioni e biglietterie, solo se posti a quota non inferiore a 1000 metri di altitudine;(23)
d septies) la viabilità agro-silvo-pastorale; (23)
d octies) gli interventi di cui ai commi 2 e 2 bis e gli interventi soggetti all’applicazione del presente regolamento previsti al comma 3, con scarico diretto a lago, solo qualora compatibile secondo quanto stabilito dalla concessione rilasciata dall’autorità idraulica competente;(23)
d novies) interventi in aree cimiteriali.(23)
NOTE:
13. Il comma è stato aggiunto dall'art. 1, comma 1, lett. g) del r.r. 28 marzo 2025, n. 3. Torna al richiamo nota
15. La lettera è stata modificata dall'art. 1, comma 1, lett. h) del r.r. 28 marzo 2025, n. 3. Torna al richiamo nota
20. La lettera è stata modificata dall'art. 1, comma 1, lett. j) del r.r. 28 marzo 2025, n. 3. Torna al richiamo nota
21. La lettera è stata sostituita dall'art. 1, comma 1, lett. k) del r.r. 28 marzo 2025, n. 3. Torna al richiamo nota
22. La lettera è stata sostituita dall'art. 1, comma 1, lett. l) del r.r. 28 marzo 2025, n. 3. Torna al richiamo nota
23. La lettera è stata aggiunta dall'art. 1, comma 1, lett. m) del r.r. 28 marzo 2025, n. 3. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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