Regolamento Regionale 23 novembre 2017 , n. 7

Regolamento recante criteri e metodi per il rispetto del principio dell'invarianza idraulica ed idrologica ai sensi dell'articolo 58 bis della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio)

(BURL n. 48, suppl. del 27 Novembre 2017 )

urn:nir:regione.lombardia:regolamento:2017-11-23;7

Art. 6
1. Il regolamento edilizio comunale esplicita e dettaglia i seguenti contenuti:
a) per gli interventi soggetti a permesso di costruire, a segnalazione certificata di inizio attività di cui agli articoli 22 e 23 del d.p.r. 380/2001 o a comunicazione di inizio lavori asseverata:
1. nello sviluppo del progetto dell’intervento è necessario redigere anche un progetto di invarianza idraulica e idrologica, firmato da un tecnico abilitato, qualificato e di esperienza nell’esecuzione di stime idrologiche e calcoli idraulici, redatto conformemente alle disposizioni del presente regolamento e secondo i contenuti di cui all’articolo 10; tale progetto, fatto salvo quanto previsto all’articolo 19 bis della legge 241/1990 e all’articolo 14 della legge regionale 15 marzo 2016, n. 4 (Revisione della normativa regionale in materia di difesa del suolo, di prevenzione e mitigazione del rischio idrogeologico e di gestione dei corsi d’acqua), è allegato alla domanda, in caso di permesso di costruire, o alla segnalazione certificata di inizio attività o alla comunicazione di inizio lavori asseverata, unitamente:
1.1 all’istanza di concessione allo scarico, presentata all’autorità idraulica competente, se lo scarico stesso avviene in corpo idrico superficiale; in caso di utilizzo di uno scarico esistente, agli estremi della concessione;(30)
1.2. alla richiesta di allacciamento, presentata al gestore, nel caso di scarico in fognatura; in caso di utilizzo di un allacciamento esistente, agli estremi del permesso di allacciamento;(31)
1.3. all’accordo tra il richiedente lo scarico e il proprietario, nel caso di scarico in un reticolo privato; in caso di utilizzo di uno scarico esistente in un reticolo privato, al relativo accordo con il proprietario del reticolo ; il richiedente lo scarico informa dei contenuti dell’accordo l’autorità idraulica competente sul primo reticolo idrico pubblico di valle;(32)
1 bis. se viene adottato il requisito minimo di cui all’articolo 12, comma 1, lettera a), alla domanda, in caso di istanza di permesso di costruire, alla segnalazione certificata di inizio attività o alla comunicazione di inizio lavori asseverata è allegata la dichiarazione del progettista ai sensi della stessa lettera a);(33)
2. in caso di scarico in rete fognaria, il comune, nell’ambito della procedura di rilascio del permesso di costruire, può chiedere il parere preventivo del gestore del servizio idrico integrato sull’ammissibilità dello scarico in funzione della capacità idraulica della rete ai sensi dell’articolo 8, comma 2 e sul progetto di invarianza idraulica e idrologica;
3. in caso di variante all’intervento che modifichi i parametri funzionali al calcolo dei volumi di invarianza idraulica o idrologica, il progetto di invarianza idraulica e idrologica deve essere adeguato e allegato alla richiesta di variante del permesso di costruire, ovvero alla presentazione della variante nel caso di segnalazione certificata di inizio attività di cui agli articoli 22 e 23 del d.p.r. 380/2001 o di comunicazione di inizio lavori asseverata, ovvero alla nuova domanda di rilascio di permesso di costruire o alla nuova segnalazione certificata di inizio attività o alla nuova comunicazione di inizio lavori asseverata; qualora la variante comporti anche una modifica dello scarico, deve essere ripresentata l’istanza, la domanda o accordo di cui ai numeri 1.1 1.2 o 1.3, da allegare alla richiesta di variante;
4. prima dell’inizio dei lavori deve essere rilasciata la concessione allo scarico, se lo scarico stesso avviene in corpo idrico superficiale, o il permesso di allacciamento nel caso di scarico in fognatura, o deve essere sottoscritto un accordo tra il richiedente lo scarico e il proprietario, nel caso di scarico in un reticolo privato l’efficacia della segnalazione certificata di inizio attività o della comunicazione di inizio lavori asseverata è condizionata all'acquisizione della concessione, del permesso o dell’accordo di cui al presente numero;(34)
5. la segnalazione certificata presentata ai fini dell’agibilità, di cui all’articolo 24 del d.p.r. 380/2001è, altresì, corredata:
5.1. da una dichiarazione di conformità delle opere realizzate a firma del direttore dei lavori, ove previsto, oppure del titolare, che documenti la consistenza e congruità delle strutture o anche opere progettate e realizzate, ai fini del rispetto dei limiti ammissibili di portata allo scarico;
5.2. dal certificato di collaudo, qualora previsto, ovvero dal certificato di conformità alla normativa di settore delle opere di invarianza idraulica e idrologica;
5.3. dagli estremi della concessione allo scarico, di cui al numero 1.1, rilasciata, prima dell’inizio dei lavori, dall’autorità idraulica competente, se lo stesso avviene in corpo idrico superficiale;(35)
5.4. dagli estremi del permesso di allacciamento di cui al numero 1.2, nel caso di scarico in fognatura;(36)
5.5. dal modulo di cui alla lettera e) del presente comma, presentato mediante lo specifico applicativo regionale, corredato dalla comunicazione di avvenuta consegna, con gli estremi del protocollo di invio, prodotta dall’applicativo medesimo.(37)
6. Al fine di garantire il rispetto della portata limite ammissibile, lo scarico nel ricettore è attrezzato con gli equipaggiamenti, descritti all’articolo 11, comma 2, lettera g), inseriti in un pozzetto di ispezione a disposizione per il controllo, nel quale deve essere ispezionabile l’equipaggiamento stesso e devono essere misurabili le dimensioni del condotto di allacciamento alla pubblica rete fognaria o del condotto di scarico nel ricettore; i controlli della conformità quantitativa dello scarico al progetto sono effettuati dal gestore del servizio idrico integrato, se lo scarico è in pubblica fognatura, o dall’autorità idraulica competente, se lo scarico è in corpo idrico superficiale;
b) per interventi rientranti nell’attività edilizia libera, di cui all’articolo 3, comma 2, lettera d):(38)
1. occorre rispettare il presente regolamento per quanto riguarda i limiti e le modalità di calcolo dei volumi;(39)
2. prima dell’inizio dei lavori deve essere rilasciata la concessione allo scarico, se lo scarico stesso avviene in corpo idrico superficiale, o il permesso di allacciamento nel caso di scarico in fognatura, o deve essere sottoscritto un accordo tra il richiedente lo scarico e il proprietario, nel caso di scarico in un reticolo privato; nel caso di scarico in un reticolo privato, il richiedente lo scarico informa dei contenuti dell’accordo l’autorità idraulica competente sul primo reticolo idrico pubblico di valle;(40)
c) per interventi relativi alle infrastrutture stradali, autostradali, loro pertinenze e parcheggi e per le attività di edilizia delle pubbliche amministrazioni, di cui all'articolo 7, comma 1, del d.p.r. 380/2001, soggetti all’applicazione del presente regolamento:(41)
1. nello sviluppo del progetto dell’intervento è necessario redigere anche un progetto di invarianza idraulica e idrologica, firmato da un tecnico abilitato, qualificato e di esperienza nell’esecuzione di stime idrologiche e calcoli idraulici, redatto conformemente alle disposizioni del presente regolamento e con i contenuti stabiliti all’articolo 10;
2. prima dell’inizio dei lavori deve essere rilasciata la concessione allo scarico, se lo scarico stesso avviene in corpo idrico superficiale, o il permesso di allacciamento, nel caso di scarico in fognatura, o deve essere sottoscritto un accordo tra il richiedente lo scarico e il proprietario, nel caso di scarico in un reticolo privato; nel caso di scarico in un reticolo privato, il richiedente lo scarico informa dei contenuti dell’accordo l’autorità idraulica competente sul primo reticolo idrico pubblico di valle;(42)
2 bis. il certificato di collaudo tecnico amministrativo o, nei casi previsti dal codice dei contratti pubblici, il certificato di regolare esecuzione, è corredato dal modulo di cui alla lettera e) del presente comma, presentato mediante lo specifico applicativo regionale, corredato dalla comunicazione di avvenuta consegna, con gli estremi del protocollo di invio, prodotta dall’applicativo medesimo;(43)
d) nel caso di impossibilità a realizzare le opere di invarianza idraulica o idrologica secondo quanto previsto all’articolo 16:(44)
1. alla domanda di permesso di costruire, alla presentazione della segnalazione certificata di inizio attività o della comunicazione di inizio lavori asseverata, nonché al progetto di fattibilità tecnico-economica di interventi relativi alle infrastrutture stradali, autostradali, loro pertinenze e parcheggi soggetti all’applicazione del presente regolamento, deve essere allegata la dichiarazione motivata di impossibilità a realizzare le misure di invarianza idraulica, firmata dal progettista dell’intervento tenuto al rispetto del principio di invarianza idraulica e idrologica, unitamente al calcolo della monetizzazione secondo le modalità specificate all’articolo 16;
2. la segnalazione certificata presentata ai fini dell’agibilità o, per interventi relativi alle infrastrutture stradali, autostradali, loro pertinenze e parcheggi e per le attività di edilizia delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 7, comma 1, del d.p.r. 380/2001 soggetti all’applicazione del presente regolamento, il certificato di collaudo tecnico ammnistrativo o, nei casi previsti dal codice dei contratti pubblici, il certificato di regolare esecuzione, deve essere corredato anche dalla ricevuta di pagamento al comune o ai comuni interessati dell’importo di cui all’articolo 16 e dal modulo di cui alla lettera e) del presente comma, presentato mediante lo specifico applicativo regionale, corredato dalla comunicazione di avvenuta consegna, con gli estremi del protocollo di invio, prodotta dall’applicativo medesimo;
e) per ogni intervento assoggettato ai requisiti di invarianza idraulica e idrologica di cui all’art. 3, il progettista delle opere di invarianza idraulica e idrologica, o il direttore lavori qualora incaricato, è tenuto a compilare e inviare mediante lo specifico applicativo regionale il modulo per il monitoraggio dell’efficacia delle disposizioni sull’invarianza idraulica e idrologica recante i contenuti di cui all’allegato D. Il modulo va compilato a lavori conclusi, in modo che tenga conto di eventuali varianti in corso d’opera.(45)
NOTE:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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