Regolamento Regionale
23 novembre 2017
, n. 7
Regolamento recante criteri e metodi per il rispetto del principio dell'invarianza idraulica ed idrologica ai sensi dell'articolo 58 bis della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio)
(BURL n. 48, suppl. del 27 Novembre 2017 )
urn:nir:regione.lombardia:regolamento:2017-11-23;7
Art. 16
(Monetizzazione in alternativa alla diretta realizzazione per gli interventi in ambiti urbani caratterizzati da particolari condizioni urbanistiche o idrogeologiche)
1. La monetizzazione è consentita per gli interventi edilizi di cui all’articolo 3, comma 2, lettere a), b), c) ed e), per i quali sussiste l'impossibilità a ottemperare ai disposti del presente regolamento, secondo quanto stabilito dal presente comma. Ai fini della monetizzazione, per gli interventi di cui all’articolo 3, comma 2, lettere b), c) ed e), devono sussistere contestualmente tutte le condizioni di cui alle lettere del presente comma, mentre per gli interventi di cui all’articolo 3, comma 2, lettera a), anche ricadenti all’interno delle aree individuate nei PGT come ambiti di rigenerazione urbana e territoriale ai sensi della l.r. 12/2005, devono sussistere contestualmente le sole condizioni di cui alle lettere a) e b) del seguente elenco: (110)
a) sono caratterizzati da un rapporto tra la superficie occupata dall’edificazione e la superficie fondiaria maggiore o uguale al 70 per cento, e pertanto da una superficie dell’area esterna all’edificazione, esistente e in progetto, minore del 30 per cento;
2. La monetizzazione è consentita per gli interventi, previsti in ambiti urbani, relativi alle infrastrutture stradali e autostradali, loro pertinenze e parcheggi, di cui all'articolo 3, comma 3, soggetti all’applicazione del presente regolamento, unicamente per interventi da realizzarsi nelle aree C a bassa criticità idraulica, nei soli ambiti non soggetti ad allagamenti come da previsioni del piano di gestione rischio alluvioni (PGRA), qualora le correlate opere di invarianza non risultino realizzabili per problematiche di tipo morfologico o idrogeologico. La non realizzabilità di tali opere deve essere dimostrata ed esplicitata nella relazione tecnica del progetto di fattibilità tecnica ed economica dell’infrastruttura.(111)
3. Ai sensi della lettera g) del comma 5 dell’articolo 58 bis della l.r. 12/2005, il valore della monetizzazione è pari al volume di laminazione di cui all’articolo 11, comma 2, lettera e), numero 3, moltiplicato per il costo unitario parametrico di una vasca di volanizzazione o di trattenimento o anche disperdimento, che è assunto pari a 750 euro per mc di invaso, come dettagliato in allegato M.(112)
3 bis. Nei casi di monetizzazione di cui al comma 2, il valore di cui al comma 3è suddiviso tra tutti i comuni interessati dall’infrastruttura, in proporzione alla superficie dell’infrastruttura ricadente all’interno del territorio comunale rispetto alla superficie totale dell’infrastruttura stessa.(113)
4. Il comune utilizza le somme derivanti dalla monetizzazione per la redazione dello studio comunale di gestione del rischio idraulico e del documento semplificato del rischio idraulico comunale, di cui all'articolo 14, in quanto propedeutici all'individuazione e successiva realizzazione di interventi necessari per soddisfare il principio dell'invarianza idraulica e idrologica. Redatti tali documenti, il comune utilizza le somme derivanti dalla monetizzazione per:
a) la progettazione, realizzazione e gestione delle misure strutturali di cui all'articolo 14, comma 7, lettera a), numero 5, e comma 8, lettera a), numero 2, per l'attuazione delle quali si può avvalere del gestore del servizio Idrico Integrato, privilegiando gli interventi attuati con soluzioni basate sulla natura che favoriscono la tutela della biodiversità;(114)
NOTE:
110. Il comma è stato sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. dd), numero 1) del r.r. 28 marzo 2025, n. 3. 

111. Il comma è stato sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. q), numero 4) del r.r. 19 aprile 2019, n. 8 e successivamente dall'art. 1, comma 1, lett. dd), numero 2) del r.r. 28 marzo 2025, n. 3. 

112. Il comma è stato sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. q), numero 5) del r.r. 19 aprile 2019, n. 8. 

113. Il comma è stato aggiunto dall'art. 1, comma 1, lett. dd), numero 3) del r.r. 28 marzo 2025, n. 3. 

114. La lettera è stata modificata dall'art. 1, comma 1, lett. dd), numero 4) del r.r. 28 marzo 2025, n. 3. 

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia