Regolamento Regionale
23 novembre 2017
, n. 7
Regolamento recante criteri e metodi per il rispetto del principio dell'invarianza idraulica ed idrologica ai sensi dell'articolo 58 bis della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio)
(BURL n. 48, suppl. del 27 Novembre 2017 )
urn:nir:regione.lombardia:regolamento:2017-11-23;7
Art. 16
(Monetizzazione in alternativa alla diretta realizzazione per gli interventi in ambiti urbani caratterizzati da particolari condizioni urbanistiche o idrogeologiche)
1. La monetizzazione è consentita per i soli interventi edilizi di cui all’articolo 3, comma 2, per i quali sussiste l'impossibilità a ottemperare ai disposti del presente regolamento, secondo quanto stabilito dal presente comma. Ai fini della monetizzazione, per gli interventi di cui all’articolo 3, comma 2, lettere da b) a e), devono sussistere contestualmente tutte le condizioni di cui alle lettere del presente comma, mentre per gli interventi di cui all’articolo 3, comma 2, lettera a), anche ricadenti all’interno delle aree individuate nei PGT come ambiti di rigenerazione urbana e territoriale ai sensi dell’articolo 10 della l.r. 12/2005, devono sussistere contestualmente le sole condizioni di cui alle lettere a) e b) nonché una tra quelle di cui alle lettere da c) a e) del seguente elenco:(66)
a) sono caratterizzati da un rapporto tra la superficie occupata dall'edificazione e la superficie totale dell'intervento maggiore o uguale al 90 per cento, e pertanto da una superficie dell'area esterna all'edificazione minore del 10 per cento;
b) è dimostrata l'impossibilità a realizzare nell'area dell'intervento esterna all'edificazione il volume di laminazione di cui all'art. 11, comma 2, lettera e), numero 3;(67)
c) è dimostrata l'impossibilità a realizzare il volume di laminazione di cui all'art. 11, comma 2, lettera e), numero 3, in altre aree esterne poste nelle vicinanze di quelle dell'intervento, per loro indisponibilità o condizioni di vincolo;(68)
d) la realizzazione del volume di laminazione di cui all'art. 11, comma 2, lettera e), numero 3, sulle coperture dell'edificato è motivatamente impedita;(69)
e) la realizzazione del volume di laminazione di cui all'art. 11, comma 2, lettera e), numero 3, nel sottosuolo dello stesso sia impedita in quanto l'intervento edilizio è previsto senza modifiche delle sue strutture di fondazione.(70)
2. La monetizzazione non è consentita per gli interventi relativi alle infrastrutture stradali e autostradali, loro pertinenze e parcheggi, di cui all'articolo 3, comma 3.(71)
3. Ai sensi della lettera g) del comma 5 dell’articolo 58 bis della l.r. 12/2005, il valore della monetizzazione è pari al volume di laminazione di cui all’articolo 11, comma 2, lettera e), numero 3, moltiplicato per il costo unitario parametrico di una vasca di volanizzazione o di trattenimento o anche disperdimento, che è assunto pari a 750 euro per mc di invaso, come dettagliato in allegato M.(72)
4. Il comune utilizza le somme derivanti dalla monetizzazione per la redazione dello studio comunale di gestione del rischio idraulico e del documento semplificato del rischio idraulico comunale, di cui all'articolo 14, in quanto propedeutici all'individuazione e successiva realizzazione di interventi necessari per soddisfare il principio dell'invarianza idraulica e idrologica. Redatti tali documenti, il comune utilizza le somme derivanti dalla monetizzazione per:
NOTE:
66. Il comma è stato modificato dall'art. 1, comma 1, lett. q), numero 1) del r.r. 19 aprile 2019, n. 8.
67. La lettera è stata modificata dall'art. 1, comma 1, lett. q), numero 2) del r.r. 19 aprile 2019, n. 8.
68. La lettera è stata modificata dall'art. 1, comma 1, lett. q), numero 2) del r.r. 19 aprile 2019, n. 8.
69. La lettera è stata modificata dall'art. 1, comma 1, lett. q), numero 2) del r.r. 19 aprile 2019, n. 8 e dall'art. 1, comma 1, lett. q), numero 3) del r.r. 19 aprile 2019, n. 8.
70. La lettera è stata modificata dall'art. 1, comma 1, lett. q), numero 2) del r.r. 19 aprile 2019, n. 8.
71. Il comma è stato sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. q), numero 4) del r.r. 19 aprile 2019, n. 8.
72. Il comma è stato sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. q), numero 5) del r.r. 19 aprile 2019, n. 8.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia