Regolamento Regionale
23 novembre 2017
, n. 7
Regolamento recante criteri e metodi per il rispetto del principio dell'invarianza idraulica ed idrologica ai sensi dell'articolo 58 bis della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio)
(BURL n. 48, suppl. del 27 Novembre 2017 )
urn:nir:regione.lombardia:regolamento:2017-11-23;7
Art. 17
1. Le modifiche e gli aggiornamenti tecnici delle disposizioni contenute negli allegati, parte integrante e sostanziale del presente regolamento, sono approvati contestualmente alle modifiche apportate a uno o più articoli del presente regolamento, fatto salvo quanto previsto al comma 1 bis.(116)
1 bis. Le modifiche e gli aggiornamenti tecnici degli allegati A, D, E, F, G, H, I ed L, nonché dell’allegato M bis, introdotto dal regolamento regionale recante “Modifiche al regolamento regionale 23 novembre 2017, n. 7 (Regolamento recante criteri e metodi per il rispetto del principio dell'invarianza idraulica ed idrologica ai sensi dell'articolo 58 bis della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 "Legge per il governo del territorio")”, possono essere approvati con deliberazione della Giunta regionale, laddove tali modifiche e aggiornamenti non comportino modifiche al presente regolamento e non costituiscano presupposti per l’applicazione dello stesso regolamento. Gli allegati modificati e aggiornati con deliberazione della Giunta regionale ai sensi del presente comma sono pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione (BURL) entro trenta giorni dalla relativa approvazione.(117)
2. Il valore del costo unitario parametrico di una vasca di volanizzazione o di trattenimento/disperdimento di cui al comma 3 dell’articolo 16è periodicamente aggiornato con decreto del direttore generale competente in materia di difesa del suolo.(118)
3. Non sono soggetti all'obbligo di applicazione del presente regolamento gli interventi per i quali, alla data di recepimento del presente regolamento nel regolamento edilizio comunale o, in mancanza, alla data corrispondente al decorso dei sei mesi successivi alla pubblicazione sul BURL del presente regolamento, sia già stata presentata l'istanza di permesso di costruire o la segnalazione certificata di inizio attività o la comunicazione di inizio lavori asseverata. Per gli interventi di cui all’articolo 3, comma 2, lettera d), il riferimento temporale di cui al primo periodo corrisponde alla data di inizio lavori. Per gli interventi di cui all’articolo 3, comma 3, il riferimento temporale di cui al primo periodo corrisponde alla data di avvio del procedimento di approvazione del progetto definitivo. Per le opere pubbliche dei comuni il riferimento temporale di cui al primo periodo corrisponde alla data di avvio del procedimento di approvazione del progetto esecutivo, stante l'equivalenza degli effetti della deliberazione di approvazione del progetto esecutivo a quelli del permesso di costruire, ai sensi dell'articolo 33, comma 2, della l.r. 12/2005.(119)
3 bis. Il termine di cui al comma 3, già prorogato ai sensi del regolamento regionale 29 giugno 2018, n. 7 (Disposizioni sull'applicazione dei principi dell'invarianza idraulica ed idrologica. Modifica dell'articolo 17 del regolamento regionale 23 novembre 2017, n. 7(Regolamento recante criteri e metodi per il rispetto del principio dell'invarianza idraulica ed idrologica ai sensi dell'articolo 58 bis della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12‘Legge per il governo del territorio')), è ulteriormente differito al 31 dicembre 2019 per le istanze di permesso di costruire o per le segnalazioni certificate di inizio attività presentate tra la scadenza del termine di cui al comma 3 ed entro il termine del 31 dicembre 2019, relative agli interventi di cui all’articolo 3, comma 2, lettere a), b), limitatamente ai soli ampliamenti, e c).(120)
4. Al fine della verifica dell'applicazione del presente regolamento e dell'individuazione delle eventuali modifiche o correzioni da apportarvi, il regolamento stesso è sottoposto a monitoraggio con cadenza, di norma, quinquennale. Il monitoraggio è basato sulle informazioni raccolte ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera e), e ai sensi dell’articolo 14, comma 9 bis, del presente regolamento.(121)
5. Al fine della verifica della corretta applicazione del presente Regolamento e del recepimento dello stesso nei regolamenti edilizi comunali nonché nei Piani di Governo del territorio, la Regione può effettuare verifiche e controlli, anche a campione, presso i Comuni, che sono tenuti a rendere disponibili i dati, le informazioni ed i documenti richiesti. In caso di verifica negativa, la Regione diffida il Comune a provvedere con sollecitudine a riguardo, fatto salvo l'eventuale esercizio del potere sostitutivo di cui all'articolo 24 della l.r. 1/2012.
NOTE:
116. Il comma è stato modificato dall'art. 1, comma 1, lett. r), numero 1) del r.r. 19 aprile 2019, n. 8 e successivamente sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. ee), numero 1) del r.r. 28 marzo 2025, n. 3. 

117. Il comma è stato aggiunto dall'art. 1, comma 1, lett. ee), numero 2) del r.r. 28 marzo 2025, n. 3. 

118. Il comma è stato sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. ee), numero 3) del r.r. 28 marzo 2025, n. 3. 

119. Il comma è stato modificato dall'art. 1, comma 1, lett. r), numero 2) del r.r. 19 aprile 2019, n. 8e dall'art. 5, comma 2, della l.r. 26 novembre 2019, n. 18. 

120. Il comma è stato aggiunto dall'art. 1, comma 1, lett. b) del r.r. 29 giugno 2018, n. 7 e successivamente sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. r), numero 3) del r.r. 19 aprile 2019, n. 8. 

121. Il comma è stato sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. ee), numero 4) del r.r. 28 marzo 2025, n. 3. 

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia