Regolamento Regionale
15 gennaio 2018
, n. 2
Regolamento di attuazione del titolo IX 'Disposizioni sull'incremento e la tutela del patrimonio ittico e sull'esercizio della pesca nelle acque della Regione Lombardia' della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, caccia, pesca e sviluppo rurale)
(BURL n. 3, suppl. del 19 Gennaio 2018 )
urn:nir:regione.lombardia:regolamento:2018-01-15;2
Art. 7
(Orari)
1. La pesca dilettantistica è sempre vietata da un'ora dopo il tramonto a un'ora prima dell'alba, salve eventuali deroghe autorizzate ai sensi dell'articolo 12, in funzione di particolari tipi di pesca o tradizioni locali.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia