Regolamento Regionale
15 gennaio 2018
, n. 2
Regolamento di attuazione del titolo IX 'Disposizioni sull'incremento e la tutela del patrimonio ittico e sull'esercizio della pesca nelle acque della Regione Lombardia' della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, caccia, pesca e sviluppo rurale)
(BURL n. 3, suppl. del 19 Gennaio 2018 )
urn:nir:regione.lombardia:regolamento:2018-01-15;2
Art. 8
(Attrezzi di pesca)
1. La pesca dilettantistica nelle acque classificate di tipo A e C, ai sensi dell'articolo 137 della l.r. 31/2008, è consentita con i seguenti attrezzi:
a) canna lenza, con o senza mulinello, con un massimo di cinque ami o altre esche singole artificiali o naturali;
2. Non possono essere utilizzate più di tre canne lenza, occupando uno spazio comunque non superiore a dieci metri di tratto di sponda.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia