Regolamento Regionale 15 gennaio 2018 , n. 2

Regolamento di attuazione del titolo IX 'Disposizioni sull'incremento e la tutela del patrimonio ittico e sull'esercizio della pesca nelle acque della Regione Lombardia' della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, caccia, pesca e sviluppo rurale)

(BURL n. 3, suppl. del 19 Gennaio 2018 )

urn:nir:regione.lombardia:regolamento:2018-01-15;2

Art. 8
(Attrezzi di pesca)
1. La pesca dilettantistica nelle acque classificate di tipo A e C, ai sensi dell'articolo 137 della l.r. 31/2008, è consentita con i seguenti attrezzi:
a) canna lenza, con o senza mulinello, con un massimo di cinque ami o altre esche singole artificiali o naturali;
b) tirlindana e timoniera con un massimo di dieci ami o esche singole naturali o artificiali, da usare solo nei bacini lacuali;
c) bilancia o bilancella di lato non superiore a metri 1,5 montata su palo di manovra.
2. Non possono essere utilizzate più di tre canne lenza, occupando uno spazio comunque non superiore a dieci metri di tratto di sponda.
3. È vietato abbandonare presso i luoghi di pesca o in acqua qualsiasi genere di rifiuto o materiale, compresi i residui del pescato, gli attrezzi di pesca o parte di essi e le esche.
4. E' vietata la detenzione sul luogo di pesca di attrezzi non consentiti o di attrezzi consentiti in periodi nei quali ne sia vietato l'utilizzo.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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