Regolamento Regionale 15 gennaio 2018 , n. 2

Regolamento di attuazione del titolo IX 'Disposizioni sull'incremento e la tutela del patrimonio ittico e sull'esercizio della pesca nelle acque della Regione Lombardia' della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, caccia, pesca e sviluppo rurale)

(BURL n. 3, suppl. del 19 Gennaio 2018 )

urn:nir:regione.lombardia:regolamento:2018-01-15;2

Art. 10
(Pesca subacquea)
1. La pesca subacquea è consentita ai maggiori di anni sedici, muniti di licenza di pesca dilettantistica, esclusivamente nelle acque lacuali di cui all'articolo 138, comma 1, lettera c bis), punto 10 e comma 6, lettera k), della l.r. 31/2008, solo in apnea, dall'alba al tramonto, con fucile senza carica esplosiva e senza l'ausilio di fonti luminose. Chi esercita la pesca subacquea deve attenersi alle norme di sicurezza vigenti in materia di navigazione sulle acque interne e in mare. E' vietato tenere il fucile subacqueo in posizione di armamento se non in immersione.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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