Regolamento Regionale 15 gennaio 2018 , n. 2

Regolamento di attuazione del titolo IX 'Disposizioni sull'incremento e la tutela del patrimonio ittico e sull'esercizio della pesca nelle acque della Regione Lombardia' della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, caccia, pesca e sviluppo rurale)

(BURL n. 3, suppl. del 19 Gennaio 2018 )

urn:nir:regione.lombardia:regolamento:2018-01-15;2

Art. 12
(Disposizioni per l'esercizio della pesca a livello di bacino di pesca)
1. La Regione, sentita ciascuna consulta territoriale della pesca, e la Provincia di Sondrio, sentita la consulta provinciale, determinano, per ciascuno dei bacini elencati dall'articolo 1, comma 2, le specifiche tecniche di dettaglio sulle modalità di pesca con provvedimenti adottati dal dirigente regionale o provinciale competente per materia in base alle peculiarità degli habitat. Tali provvedimenti possono:
a) individuare le acque in cui è consentita la pesca da natante;
b) contenere eventuali disposizioni più restrittive rispetto a quanto indicato nel presente regolamento in materia di periodi di divieto, misure minime, limiti di cattura e attrezzi di pesca consentiti;
c) sospendere o ridurre i periodi di divieto nei corpi idrici in cui l'eccessiva presenza di una specie può comportare uno squilibrio del popolamento ittico;
d) ridurre o eliminare le misure minime di cattura in determinati corpi idrici per popolazioni afflitte da forme di nanismo o la cui eccessiva proliferazione comporti uno squilibrio del popolamento ittico;
e) consentire l'eventuale utilizzo di attrezzi tradizionali non previsti dal presente regolamento;
f) prevedere eventuali deroghe al divieto di pesca nelle ore notturne, in funzione di particolari tipi di pesca o tradizioni locali;
g) individuare le acque di tipo B caratterizzate da abbondanti popolazioni di temolo e le acque di tipo B di scarso pregio ittiofaunistico dove consentire forme specifiche di pesca anche nel periodo compreso tra la prima domenica di ottobre e l'ultima domenica di febbraio;
h) stabilire le modalità di utilizzo dei tratti destinati alle gare e alle manifestazioni di pesca;
i) introdurre il tesserino segna pesci per i pescatori dilettanti per talune specie.
2. Nel caso di corsi d'acqua artificiali interessanti due o più bacini di pesca devono essere adottate le medesime specifiche tecniche.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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