Regolamento Regionale
15 gennaio 2018
, n. 2
Regolamento di attuazione del titolo IX 'Disposizioni sull'incremento e la tutela del patrimonio ittico e sull'esercizio della pesca nelle acque della Regione Lombardia' della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, caccia, pesca e sviluppo rurale)
(BURL n. 3, suppl. del 19 Gennaio 2018 )
urn:nir:regione.lombardia:regolamento:2018-01-15;2
Art. 12
(Disposizioni per l'esercizio della pesca a livello di bacino di pesca)
1. La Regione, sentita ciascuna consulta territoriale della pesca, e la Provincia di Sondrio, sentita la consulta provinciale, determinano, per ciascuno dei bacini elencati dall'articolo 1, comma 2, le specifiche tecniche di dettaglio sulle modalità di pesca con provvedimenti adottati dal dirigente regionale o provinciale competente per materia in base alle peculiarità degli habitat. Tali provvedimenti possono:
b) contenere eventuali disposizioni più restrittive rispetto a quanto indicato nel presente regolamento in materia di periodi di divieto, misure minime, limiti di cattura e attrezzi di pesca consentiti;
c) sospendere o ridurre i periodi di divieto nei corpi idrici in cui l'eccessiva presenza di una specie può comportare uno squilibrio del popolamento ittico;
d) ridurre o eliminare le misure minime di cattura in determinati corpi idrici per popolazioni afflitte da forme di nanismo o la cui eccessiva proliferazione comporti uno squilibrio del popolamento ittico;
f) prevedere eventuali deroghe al divieto di pesca nelle ore notturne, in funzione di particolari tipi di pesca o tradizioni locali;
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia