Regolamento Regionale
15 gennaio 2018
, n. 2
Regolamento di attuazione del titolo IX 'Disposizioni sull'incremento e la tutela del patrimonio ittico e sull'esercizio della pesca nelle acque della Regione Lombardia' della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, caccia, pesca e sviluppo rurale)
(BURL n. 3, suppl. del 19 Gennaio 2018 )
urn:nir:regione.lombardia:regolamento:2018-01-15;2
Art. 15
(Disposizioni per la pesca in acque pubbliche in disponibilità privata)
1. I laghetti, le cave e gli specchi d'acqua in disponibilità privata, comunicanti con acque pubbliche o alimentati da acque sorgive, ove si eserciti l'attività di pesca anche a pagamento, se autorizzati in base alle disposizioni di cui agli articoli 16 e 17, sono denominati centri privati di pesca (CPP).
2. Nei CPP la pesca è consentita senza licenza di pesca e in deroga alle disposizioni di cui agli articoli 2, 3, 6, 7, 8. Il pesce pescato deve essere sempre asportato morto. L'immissione a scopo di pesca è soggetta ad autorizzazione. L'immissione delle specie ittiche di cui all'articolo 18, comma 2, deve essere tracciata con specifica documentazione che ne attesti la provenienza.
3. Nelle acque pubbliche in disponibilità privata che non assumono la denominazione di CPP non si applica la deroga di cui al comma 2.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia