Disposizioni per la disciplina e la classificazione delle aziende ricettive all'aria aperta in attuazione dell'articolo 37 della legge regionale 1 ottobre 2015, n. 27 'Politiche regionali in materia di turismo e attrattività del territorio lombardo'
1. Le aziende ricettive all'aria aperta devono possedere i requisiti tecnici specificati negli articoli seguenti, nonché i servizi, gli strumenti e gli standard qualitativi indicati negli allegati A e B al presente regolamento.
2. Le aziende ricettive all'aria aperta sono classificate in 5 classi rappresentate da stelle in base ai parametri tecnici e ai servizi indicati nell'allegato A del presente regolamento. Le aree di sosta non sono soggette a classificazione.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia