Regolamento Regionale 19 gennaio 2018 , n. 3

Disposizioni per la disciplina e la classificazione delle aziende ricettive all'aria aperta in attuazione dell'articolo 37 della legge regionale 1 ottobre 2015, n. 27 'Politiche regionali in materia di turismo e attrattività del territorio lombardo'

(BURL n. 4, suppl. del 23 Gennaio 2018 )

urn:nir:regione.lombardia:regolamento:2018-01-19;3

Art. 2
(Definizioni)
1. Ai fini del presente regolamento si definiscono:
a) piazzola: l'area attrezzata riservata all'uso esclusivo di una o più persone che soggiornano insieme;
b) unità abitative fisse: gli allestimenti vincolati in modo stabile al suolo;
c) unità abitative mobili: gli allestimenti non vincolati in modo stabile al suolo e i mezzi mobili di pernottamento;
d) accessori e pertinenze delle unità abitative mobili: i manufatti leggeri collocati nelle apposite piazzole dai titolari delle strutture ricettive o dai turisti, rimovibili in ogni momento e comunque non oltre il termine previsto per l'utilizzo della piazzola, quali tende-veranda, sistemi ombreggianti permeabili, coperture a protezione delle unità abitative mobili e della relativa veranda, pedane rialzate esterne alle unità abitative mobili, pre-ingressi con struttura realizzata in materiali rigidi o semirigidi, comunque smontabili e trasportabili, da accostare delle unità abitative mobili, con funzioni di protezione e soggiorno diurno delle persone.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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