Regolamento Regionale
19 gennaio 2018
, n. 3
Disposizioni per la disciplina e la classificazione delle aziende ricettive all'aria aperta in attuazione dell'articolo 37 della legge regionale 1 ottobre 2015, n. 27 'Politiche regionali in materia di turismo e attrattività del territorio lombardo'
(BURL n. 4, suppl. del 23 Gennaio 2018 )
urn:nir:regione.lombardia:regolamento:2018-01-19;3
Art. 4
(Requisiti generali dei campeggi e villaggi turistici)
1. L'area del complesso deve essere recintata e completata con siepi od altre schermature il più possibile naturali.
2. Il suolo deve essere sistemato ed attrezzato in modo da assicurare lo smaltimento delle acque meteoriche.
3. Il servizio di ricevimento e accettazione è svolto in apposito locale nel quale devono essere esposte visibilmente la SCIA, le tariffe dei servizi offerti e la planimetria generale del complesso; devono, inoltre, essere esposti il provvedimento di classificazione, il regolamento dell'azienda ricettiva ed il nome del responsabile della gestione, se designato.
4. I posti auto pertinenziali al complesso ricettivo, separati o connessi alle piazzole, non devono essere in numero inferiore alle piazzole e alle unità abitative presenti nel complesso.
6. L'area deve essere dotata di adeguato impianto di illuminazione e di camper-service atto allo scarico dei serbatoi di accumulo delle acque luride dei mezzi mobili di pernottamento.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia