Regolamento Regionale 19 gennaio 2018 , n. 3

Disposizioni per la disciplina e la classificazione delle aziende ricettive all'aria aperta in attuazione dell'articolo 37 della legge regionale 1 ottobre 2015, n. 27 'Politiche regionali in materia di turismo e attrattività del territorio lombardo'

(BURL n. 4, suppl. del 23 Gennaio 2018 )

urn:nir:regione.lombardia:regolamento:2018-01-19;3

Art. 5
(Caratteristiche delle piazzole)
1. Tutte le strutture ricettive all'aria aperta sono organizzate e suddivise in piazzole, contrassegnate con un numero o con una identificazione alfanumerica corrispondente alla numerazione riportata sugli atti depositati presso gli uffici competenti. Ogni piazzola deve essere accessibile alla viabilità interna della struttura direttamente o mediante passaggi pedonali.
2. La piazzola può essere dotata di impianti, in particolare per l'approvvigionamento idrico, elettrico e per lo scarico fognario.
3. La dimensione minima delle piazzole standard di campeggi e villaggi turistici è di mq 45. Possono essere realizzate piazzole di dimensioni ridotte non inferiore a mq 25 per un numero non superiore al 15 per cento del totale delle piazzole esistenti.
4. Le piazzole riservate ai turisti provvisti di mezzo autonomo di pernottamento devono essere assegnate in modo da evitare al mezzo e relativi accessori e pertinenze di debordare dalla piazzola stessa.
5. Per la determinazione della capacità ricettiva si assume come parametro lo standard medio massimo di quattro persone per le piazzole standard e di due persone per le piazzole di dimensione ridotta; è data facoltà al gestore di applicare standard inferiori.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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