Regolamento Regionale
19 gennaio 2018
, n. 3
Disposizioni per la disciplina e la classificazione delle aziende ricettive all'aria aperta in attuazione dell'articolo 37 della legge regionale 1 ottobre 2015, n. 27 'Politiche regionali in materia di turismo e attrattività del territorio lombardo'
(BURL n. 4, suppl. del 23 Gennaio 2018 )
urn:nir:regione.lombardia:regolamento:2018-01-19;3
Art. 5
(Caratteristiche delle piazzole)
1. Tutte le strutture ricettive all'aria aperta sono organizzate e suddivise in piazzole, contrassegnate con un numero o con una identificazione alfanumerica corrispondente alla numerazione riportata sugli atti depositati presso gli uffici competenti. Ogni piazzola deve essere accessibile alla viabilità interna della struttura direttamente o mediante passaggi pedonali.
2. La piazzola può essere dotata di impianti, in particolare per l'approvvigionamento idrico, elettrico e per lo scarico fognario.
3. La dimensione minima delle piazzole standard di campeggi e villaggi turistici è di mq 45. Possono essere realizzate piazzole di dimensioni ridotte non inferiore a mq 25 per un numero non superiore al 15 per cento del totale delle piazzole esistenti.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia