Regolamento Regionale 19 gennaio 2018 , n. 3

Disposizioni per la disciplina e la classificazione delle aziende ricettive all'aria aperta in attuazione dell'articolo 37 della legge regionale 1 ottobre 2015, n. 27 'Politiche regionali in materia di turismo e attrattività del territorio lombardo'

(BURL n. 4, suppl. del 23 Gennaio 2018 )

urn:nir:regione.lombardia:regolamento:2018-01-19;3

Art. 6
(Caratteristiche delle unità abitative)
1. Le unità abitative fisse sono soggette al rilascio del titolo abilitativo edilizio del comune competente per territorio e devono essere conformi alle previsioni degli strumenti urbanistico-edilizi comunali.
2. Le unità abitative mobili, che conservino i meccanismi di rotazione in funzione, che non siano collegate permanentemente al terreno e i cui allacciamenti alla rete idrica, elettrica e fognaria siano rimovibili in qualsiasi momento, nonché i relativi accessori e pertinenze, non richiedono rilascio di titolo abilitativo edilizio, nel rispetto dell'art. 3 lettera e.5) del d.p.r. 6 giugno 2001, n. 380 'Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia'.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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