Regolamento Regionale 19 gennaio 2018 , n. 3

Disposizioni per la disciplina e la classificazione delle aziende ricettive all'aria aperta in attuazione dell'articolo 37 della legge regionale 1 ottobre 2015, n. 27 'Politiche regionali in materia di turismo e attrattività del territorio lombardo'

(BURL n. 4, suppl. del 23 Gennaio 2018 )

urn:nir:regione.lombardia:regolamento:2018-01-19;3

Art. 7
(Caratteristiche delle unità abitative fisse)
1. Le unità abitative fisse, realizzate secondo le prescrizioni igieniche e di sicurezza vigenti, devono avere altezza interna media non inferiore a m. 2,40 riducibile a m. 2,10 per i comuni montani. Il locale bagno deve avere una superficie utile non inferiore a mq. 3.
2. Le unità abitative fisse devono avere una superficie utile non inferiore a 16 mq e possono essere dotate di veranda.
3. Le unità abitative fisse devono comprendere:
a) bagno allestito con lavandino, doccia, WC, bidet;
b) angolo cottura, che potrà essere posto anche nella veranda;
c) coibentazione termica adeguata;
d) fornitura di acqua calda e, nel periodo invernale, riscaldamento durante l'apertura della struttura.
4. Le unità abitative fisse già presenti nelle strutture ricettive, anche se non in possesso dei requisiti di cui ai commi precedenti, possono essere mantenute in esercizio fino alla loro ristrutturazione o sostituzione.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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