Regolamento Regionale 19 gennaio 2018 , n. 3

Disposizioni per la disciplina e la classificazione delle aziende ricettive all'aria aperta in attuazione dell'articolo 37 della legge regionale 1 ottobre 2015, n. 27 'Politiche regionali in materia di turismo e attrattività del territorio lombardo'

(BURL n. 4, suppl. del 23 Gennaio 2018 )

urn:nir:regione.lombardia:regolamento:2018-01-19;3

Art. 9
(Occupazione della piazzola)
1. Il rapporto contrattuale di occupazione delle piazzole, di cui all'articolo 42 comma 7 della l.r. 27/2015, definisce modalità e tempi di rimozione dei mezzi mobili di pernottamento e relativi accessori, di proprietà dei turisti stessi, al termine del soggiorno in piazzola. Il contratto è concluso sulla base del regolamento interno della struttura predisposto dal gestore dell'azienda ricettiva.
2. Nei periodi di chiusura stagionale il gestore potrà prendere in custodia anche nell'ambito della piazzola gli allestimenti mobili e i mezzi mobili di pernottamento con i relativi accessori.
3. I turisti sono responsabili dell'osservanza delle norme contenute nel regolamento interno della struttura ricettiva e riportate nei contratti o negli avvisi esposti negli appositi spazi.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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