Regolamento Regionale
19 gennaio 2018
, n. 3
Disposizioni per la disciplina e la classificazione delle aziende ricettive all'aria aperta in attuazione dell'articolo 37 della legge regionale 1 ottobre 2015, n. 27 'Politiche regionali in materia di turismo e attrattività del territorio lombardo'
(BURL n. 4, suppl. del 23 Gennaio 2018 )
urn:nir:regione.lombardia:regolamento:2018-01-19;3
Art. 10
(Servizi igienico-sanitari comuni)
1. I servizi igienico-sanitari comuni ad utilizzo degli ospiti devono rispettare le norme in materia di superamento delle barriere architettoniche, di cui al d.m. n. 236 del 16 giugno 1989 e successive modificazioni ed integrazioni, e devono essere tenuti in buono stato di manutenzione e pulizia.
2. I locali in muratura o prefabbricati nei quali sono collocati i servizi igienico-sanitari devono essere illuminati ed aerati naturalmente con aperture o finestrature preferibilmente a vasistas. In carenza di idonea aereo-illuminazione devono essere installati dispositivi meccanici di aspirazione per i ricambi di aria. Oltre all'impianto di illuminazione, deve essere previsto quello di erogazione di acqua calda.
3. L'altezza dei locali non può essere inferiore a mq. 2,40. Le pareti devono essere idoneamente rivestite fino ad un'altezza di due metri, ad eccezione dei locali doccia, da rivestire completamente.
4. I gruppi di servizi sanitari sono il più possibile distribuiti sul terreno, onde evitare che l'utente più distante debba percorrere più di 200 mt. per raggiungerli. Tale distanza è ridotta a mt. 150 in caso di campeggi situati oltre 1000 mt. di altitudine.
5. Il vano dei gabinetti deve avere una superficie minima di mq. 1,20. Devono essere installati vasi preferibilmente fissati alla parete o del tipo alla turca; negli spazi antistanti, è obbligatorio sistemare uno o più lavabi o un unico lavabo con più punti di erogazione di acqua calda e fredda. Ciascun punto di erogazione deve essere dotato di specchio, mensola di appoggio e presa elettrica.
6. Le docce devono essere installate in locali di dimensioni minime di mq. 1,20 o di mq. 1,50, se dotate di uno spazio antidoccia/spogliatoio. Può essere previsto un vano antidoccia/spogliatoio comune di dimensione adeguata al numero delle docce servite, dotato di asciugacapelli.
7. Nei servizi igienici o nei locali antistanti devono trovarsi distributori di salviette, ovvero asciugatoi termoventilati, distributori di sapone e raccoglitori di rifiuti con comando a pedale o basculante o altra modalità atta a garantire l'igiene.
9. Il materiale occorrente per le operazioni di pulizia, da compiersi almeno due volte al giorno, deve essere collocato in apposito locale di servizio chiuso al pubblico.
10. Le unità abitative e le piazzole dotate di installazioni igienico-sanitarie riservate non si computano al fine della determinazione del rapporto tra servizi idrosanitari comuni e numero di persone ospitabili.
11. I servizi igienici per disabili, con camerino completo di lavabo, WC e doccia, sono obbligatori nella misura di 1 servizio fino a 500 persone ospitabili e 1 ogni 500 ulteriori, indipendentemente dalla classificazione della struttura.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia