Regolamento Regionale
19 gennaio 2018
, n. 3
Disposizioni per la disciplina e la classificazione delle aziende ricettive all'aria aperta in attuazione dell'articolo 37 della legge regionale 1 ottobre 2015, n. 27 'Politiche regionali in materia di turismo e attrattività del territorio lombardo'
(BURL n. 4, suppl. del 23 Gennaio 2018 )
urn:nir:regione.lombardia:regolamento:2018-01-19;3
Art. 14
(Aree di sosta)
1. Le aree di sosta sono organizzate in piazzole e devono possedere le dotazioni riportate nell'allegato B al presente regolamento; devono inoltre possedere le seguenti caratteristiche:
a) dotazione di alberatura per una superficie complessiva non inferiore al venti per cento dell'area destinata alla sosta;
b) accesso custodito, anche con sistemi tecnologici alternativi alla presenza di personale dedicato e dotato di strumenti per il controllo dei passaggi;
c) recinzione con sistemi di protezione idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza degli ospiti;
d) viabilità veicolare interna e di accesso idonea a camper, caravan, mezzi con rimorchio, realizzata con l'utilizzo di materiale di rifinitura idoneo a consentire il transito agevole;
e) viabilità pedonale interna che assicuri il comodo e diretto accesso ai servizi, alle aree comuni ed ai servizi accessori;
g) localizzazione dell'area dedicata alla raccolta dei rifiuti di norma distante dalle piazzole e perimetrata con frangivista;
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia