Regolamento Regionale
1 febbraio 2018
, n. 4
Modifiche al regolamento regionale 28 novembre 2011, n. 6 (Disciplina dell'attività di acconciatore in attuazione dell'art. 21 bis della legge regionale 16 dicembre 1989, n. 73 'Disciplina istituzionale dell'artigianato lombardo')
(BURL n. 6, suppl. del 05 Febbraio 2018 )
urn:nir:regione.lombardia:regolamento:2018-02-01;4
Art. 1
1. Al regolamento regionale 28 novembre 2011, n. 6 'Disciplina dell'attività di acconciatore in attuazione dell'art. 21 bis della legge regionale 16 dicembre 1989, n. 73 (Disciplina istituzionale dell'artigianato lombardo)'(1) sono apportate le seguenti modifiche:
a) All'articolo 1, comma 1:
1) dopo le parole 'lombardo' sono aggiunte le parole 'e nel rispetto dell'articolo 4 della legge regionale 27 febbraio 2012 n. 3 'Disposizioni in materia di artigianato e commercio e attuazione della Direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 relativa ai servizi nel mercato interno. Modifiche alle leggi regionali 30 aprile 2009 n. 8 (Disciplina della vendita da parte delle imprese artigiane di prodotti alimentari di propria produzione per il consumo immediato nei locali dell'azienda) e 2 febbraio 2010, n. 6 (Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere)',';
b) All'articolo 3 il comma 3 è sostituito dal seguente:
'3. La verifica del possesso dei requisiti professionali spetta al comune competente per territorio ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 6 agosto 2012, n. 147 'Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, recante attuazione della direttiva 2006/123/CE, relativa ai servizi nel mercato interno'.';
d) All'articolo 5:
1) la rubrica è così sostituita: '(Avvio, cessazione, ripresa, subingresso e sospensione dell'attività di acconciatore)';
2) al comma 1 le parole 'la sospensione e la cessazione' sono soppresse e dopo le parole 'n. 133', sono aggiunte le seguenti 'nonché del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222 'Individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti, ai sensi dell'articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124'.';
3) i commi 3, 4 e 5 sono così sostituiti:
'3. Nei casi previsti dall'articolo 5, comma 4, della legge 8 agosto 1985, n. 443 'Legge quadro per l'artigianato', l'impresa artigiana, a richiesta, può conservare tale qualifica nel rispetto di quanto previsto dal medesimo articolo 5 e a condizione che l'attività sia svolta con la presenza di un responsabile tecnico.
4. L'attività di acconciatore può essere sospesa, per un periodo di un anno, eventualmente prorogabile per un ulteriore anno, previa comunicazione al SUAP del comune in cui si esercita l'attività stessa. Al termine dell'anno di proroga sono concessi all'impresa sessanta giorni entro i quali comunicare la ripresa o la cessazione dell'attività. Se il termine di sessanta giorni decorre inutilmente, l'attività di impresa si considera cessata.
5. La cessazione dell'attivitàè soggetta a comunicazione ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 19 febbraio 2014 n. 11 'Impresa in Lombardia: per la libertà d'impresa, il lavoro e la competitività.';
4. L'attività di acconciatore può essere sospesa, per un periodo di un anno, eventualmente prorogabile per un ulteriore anno, previa comunicazione al SUAP del comune in cui si esercita l'attività stessa. Al termine dell'anno di proroga sono concessi all'impresa sessanta giorni entro i quali comunicare la ripresa o la cessazione dell'attività. Se il termine di sessanta giorni decorre inutilmente, l'attività di impresa si considera cessata.
5. La cessazione dell'attivitàè soggetta a comunicazione ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 19 febbraio 2014 n. 11 'Impresa in Lombardia: per la libertà d'impresa, il lavoro e la competitività.';
e) All’articolo 6 sono apportate le seguenti modifiche:
1) il comma 3 è così sostituito:
“3. Le imprese titolate all’esercizio dell’attività di acconciatore in sede fissa possono esercitare l’attività anche presso la sede designata dal cliente nel caso:
a) di sua malattia o altro impedimento fisico;
b) di impegno del cliente in attività sportive, in manifestazioni legate alla moda o allo spettacolo;
c) di cerimonie o di eventi fieristici o promozionali.”;
a) di sua malattia o altro impedimento fisico;
b) di impegno del cliente in attività sportive, in manifestazioni legate alla moda o allo spettacolo;
c) di cerimonie o di eventi fieristici o promozionali.”;
2) dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti commi:
“5 bis. L’esercente l’attività di acconciatore può consentire l’utilizzo dei propri spazi ad acconciatori ed estetisti, in possesso dei prescritti titoli abilitativi, mediante il contratto di affitto di poltrona o di cabina. Nel caso in cui gli spazi siano utilizzati da estetisti, tali spazi devono rispettare i requisiti igienico sanitari previsti dal regolamento regionale 5/2016 per i locali in cui si svolge l’attività di estetista.
5 ter. L’esercizio congiunto dell’attività di acconciatore ed estetista, sia ad opera di differenti imprese ai sensi del comma 5 bis, che ad opera della medesima impresa, è soggetto alla presentazione di apposita SCIA per entrambe le attività.”;
5 ter. L’esercizio congiunto dell’attività di acconciatore ed estetista, sia ad opera di differenti imprese ai sensi del comma 5 bis, che ad opera della medesima impresa, è soggetto alla presentazione di apposita SCIA per entrambe le attività.”;
f) All'articolo 7 sono apportate le seguenti modifiche:
g) All'articolo 8, comma 2, dopo la parola 'tutela' sono aggiunte le parole 'della salute' e la parola 'ASL' è sostituita dalla parola 'ATS';
h) All'articolo 9 sono apportate le seguenti modifiche:
1) Al comma 1, dopo le parole 'l'esercizio dell'attività' sono inserite le parole 'nonché in caso di mancata presentazione della SCIA o della comunicazione di sospensione dell'attività di cui all'art. 5, comma 4';
2) al comma 2 le parole 'il mancato rispetto delle norme in materia di salute' sono sostituite dalle parole 'il mancato rispetto delle norme di tutela della salute';
3) Il comma 3 è così sostituito:
'3. La commercializzazione di prodotti cosmetici non conformi ai requisiti di cui al Regolamento CE 1223/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009 sui prodotti cosmetici è soggetta alle sanzioni previste dal combinato disposto del decreto legislativo 4 dicembre 2015 n. 204 'Disciplina sanzionatoria per la violazione del Regolamento (CE) n. 1223/2009 sui prodotti cosmetici' e del decreto legislativo 15 gennaio 2016 n. 8 'Disposizioni in materia di depenalizzazione, a norma dell'articolo 2, comma 2, della l. 28 aprile 2014 n. 67'.';
i) All'articolo 12 il comma 2 è così sostituito:
l) Dopo il comma 2 dell'articolo 13 è aggiunto il seguente:
'2 bis. Nelle more della definizione della modulistica regionale di cui all'articolo 5 comma 2 del presente regolamento si applicano i modelli uniformati e standardizzati di cui all'articolo 2 comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 2016 n. 126 'Attuazione della delega in materia di segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), a norma dell'articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124'.'.
NOTE:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia