Regolamento Regionale 1 febbraio 2018 , n. 5

Regolamento regionale per l'esercizio dell'attività di tintolavanderia

(BURL n. 6, suppl. del 05 Febbraio 2018 )

urn:nir:regione.lombardia:regolamento:2018-02-01;5

Art. 2
(Definizione dell'attività)
1. L'attività professionale di tintolavanderia, esercitata in forma di impresa ai sensi delle norme vigenti, è definita dall'articolo 2, comma 1, della legge n. 84 del 22 febbraio 2006 'Disciplina dell'attività professionale di tintolavanderia'.
2. Nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 114 'Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4 della legge 15 marzo 1997, n. 59', le imprese di tintolavanderia possono cedere alla clientela, a titolo oneroso ovvero gratuito, prodotti connessi all'attività professionale, quali a titolo esemplificativo smacchiatori, deodoranti o altri prodotti per la cura e l'igiene dei capi di abbigliamento, previa presentazione di apposita segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) allo Sportello Unico per le attività produttive (SUAP).
3. Ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera b) del d.lgs. 114/98 e dell'articolo 5, comma 7 della legge 8 agosto 1985 n. 443 'Legge quadro per l'artigianato', le imprese che esercitano attività di tintolavanderia in forma artigiana non devono presentare apposita SCIA per la vendita al dettaglio dei prodotti di cui al comma 2.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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