Regolamento Regionale
1 febbraio 2018
, n. 5
Regolamento regionale per l'esercizio dell'attività di tintolavanderia
(BURL n. 6, suppl. del 05 Febbraio 2018 )
urn:nir:regione.lombardia:regolamento:2018-02-01;5
Art. 3
(Esercizio dell'attività di tintolavanderia e lavanderia a gettoni self service)
1. Chi svolge l'attività in forma di impresa artigiana deve richiedere alla competente Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura (CCIAA) l'iscrizione nella specifica sezione del Registro delle Imprese.
2. Per ogni sede dell'impresa dove viene esercitata l'attività di tintolavanderia, deve essere designato, in concomitanza con la presentazione della SCIA, un responsabile tecnico in possesso dell'idoneità professionale di cui all'articolo 4 del presente Regolamento nella persona del titolare, di un socio partecipante al lavoro, di un familiare coadiuvante o di un dipendente dell'impresa. La variazione del responsabile tecnico o la designazione di un nuovo responsabile tecnico è soggetta a comunicazione al SUAP competente.
3. Nel caso di impresa artigiana individuale esercitata in una sola sede, il responsabile tecnico deve essere designato nella persona del titolare; in caso di società, il responsabile tecnico deve essere designato nella persona di uno o più soci partecipanti al lavoro. In presenza di impresa artigiana esercitata in più sedi, per ogni sede deve essere designato un responsabile tecnico.
4. Il responsabile tecnico deve essere costantemente presente nell'esercizio durante gli orari di apertura e svolgimento dell'attività. In caso di malattia o temporaneo impedimento del responsabile tecnico, il titolare dell'esercizio deve designare un sostituto, munito di idoneità professionale.
5. Qualora sia svolta la sola attività di lavanderia a gettoni self service, intesa come l'attività di impresa di lavanderia dotata esclusivamente di lavatrici professionali ad acqua ed essiccatori destinati ad essere utilizzati direttamente dalla clientela previo acquisto di appositi gettoni, non vi è l'obbligo di nomina del responsabile tecnico, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 79, comma 1 bis, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 'Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno'. Tale attività deve essere svolta in locali autonomi e non comunicanti con un'attività di tintolavanderia o di sola stireria. Non è ammessa la presenza di personale per l'espletamento di attività quali la presa in consegna, la stiratura, la riparazione o la restituzione dei capi oggetto dell'attività di lavanderia a gettoni, nonché di tutti gli altri tipi di servizi previsti dall'articolo 2, comma 1, della legge 84/2006.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia

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