Regolamento Regionale 1 febbraio 2018 , n. 5

Regolamento regionale per l'esercizio dell'attività di tintolavanderia

(BURL n. 6, suppl. del 05 Febbraio 2018 )

urn:nir:regione.lombardia:regolamento:2018-02-01;5

Art. 5
(Avvio, sospensione, ripresa, cessazione e subingresso dell'attività di tintolavanderia)
1. L’avvio dell’attività di tintolavanderia è soggetto a Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA). Il subingresso nell’attivitàè soggetto a comunicazione. La SCIA e la comunicazione sono presentate per via telematica allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) del comune in cui si esercita l’attività.(1)
2. Ai fini della presentazione della SCIA e della comunicazione è utilizzata la modulistica unica regionale.(2)
3. Nei casi previsti dall'articolo 5, comma 4, della legge 443/1985, l'impresa artigiana, a richiesta, può conservare tale qualifica a condizione che l'attività sia svolta con la presenza di un responsabile tecnico ai sensi dell'articolo 3 del presente regolamento.
4. L'attività di tintolavanderia può essere sospesa, per un periodo di un anno, eventualmente prorogabile per un ulteriore anno, previa comunicazione al SUAP del Comune in cui si esercita l'attività stessa. Al termine dell'anno di proroga, vengono concessi all'impresa sessanta giorni entro cui comunicare la ripresa o la cessazione dell'attività. Se il termine di sessanta giorni decorre inutilmente, l'attività di impresa si considera cessata.
5. La cessazione è soggetta a comunicazione ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 19 febbraio 2014, n. 11 'Impresa Lombardia: per la libertà di impresa, il lavoro e la competitività'.
NOTE:
1. Il comma è stato sostituito dall'art. 4, comma 1, lett. a) del r.r. 12 febbraio 2026, n. 1. Torna al richiamo nota
2. Il comma è stato sostituito dall'art. 4, comma 1, lett. b) del r.r. 12 febbraio 2026, n. 1. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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