Regolamento Regionale 1 febbraio 2018 , n. 5

Regolamento regionale per l'esercizio dell'attività di tintolavanderia

(BURL n. 6, suppl. del 05 Febbraio 2018 )

urn:nir:regione.lombardia:regolamento:2018-02-01;5

Art. 5
(Avvio, sospensione, ripresa, cessazione e subingresso dell'attività di tintolavanderia)
1. L'avvio e il subingresso dell'attività di tintolavanderia sono soggetti alla presentazione, per via telematica, della SCIA resa al SUAP del comune in cui si esercita l'attività stessa, ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990 n. 241 'Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi' e del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010 n. 160 'Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133', nonché del decreto legislativo 25 novembre 2016 n. 222 'Individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA), silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti, ai sensi dell'articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124'.
2. Per la presentazione della SCIA è utilizzata la modulistica unica regionale.
3. Nei casi previsti dall'articolo 5, comma 4, della legge 443/1985, l'impresa artigiana, a richiesta, può conservare tale qualifica a condizione che l'attività sia svolta con la presenza di un responsabile tecnico ai sensi dell'articolo 3 del presente regolamento.
4. L'attività di tintolavanderia può essere sospesa, per un periodo di un anno, eventualmente prorogabile per un ulteriore anno, previa comunicazione al SUAP del Comune in cui si esercita l'attività stessa. Al termine dell'anno di proroga, vengono concessi all'impresa sessanta giorni entro cui comunicare la ripresa o la cessazione dell'attività. Se il termine di sessanta giorni decorre inutilmente, l'attività di impresa si considera cessata.
5. La cessazione è soggetta a comunicazione ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 19 febbraio 2014, n. 11 'Impresa Lombardia: per la libertà di impresa, il lavoro e la competitività'.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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