Regolamento Regionale 1 febbraio 2018 , n. 5

Regolamento regionale per l'esercizio dell'attività di tintolavanderia

(BURL n. 6, suppl. del 05 Febbraio 2018 )

urn:nir:regione.lombardia:regolamento:2018-02-01;5

Art. 6
(Luogo di svolgimento dell'attività)
1. L'attività di tintolavanderia è svolta in locali rispondenti alle vigenti norme urbanistiche, edilizie e sanitarie.
2. Non è ammesso lo svolgimento dell'attività di tintolavanderia in forma ambulante o con l'utilizzo di posteggio su area aperta al pubblico.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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