Regolamento Regionale 1 febbraio 2018 , n. 5

Regolamento regionale per l'esercizio dell'attività di tintolavanderia

(BURL n. 6, suppl. del 05 Febbraio 2018 )

urn:nir:regione.lombardia:regolamento:2018-02-01;5

Art. 7
(Requisiti igienico-sanitari, di salute e sicurezza e ambientali per lo svolgimento dell'attività)
1. Chiunque eserciti l'attività di tintolavanderia deve operare nel rispetto delle norme igienico-sanitarie e di salute e sicurezza vigenti in materia.
2. Sono fatte salve tutte le disposizioni in materia ambientale relative al rilascio, alla modifica o al rinnovo dei titoli o delle autorizzazioni propedeutiche all'esercizio delle attività disciplinate dal presente regolamento, con particolare riferimento alle norme vigenti in materia di scarichi e assimilabilità alle acque domestiche, di autorizzazione in deroga alle emissioni in atmosfera e di Autorizzazione Unica Ambientale, nonché di corretta gestione degli eventuali rifiuti decadenti dai cicli lavorativi.
3. La vigilanza è effettuata dalle Agenzie di Tutela della Salute (ATS) competenti per territorio sugli aspetti igienico-sanitari e di salute e sicurezza dei lavoratori, e dall'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente (ARPA) competente per il territorio di riferimento per gli aspetti di tutela ambientale.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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