(Obblighi informativi nei confronti della clientela)
1. L'addetto al servizio di tintolavanderia è tenuto ad informare il cliente della possibilità che alcuni capi o articoli non vengano trattati direttamente, ma lavorati esternamente all'azienda.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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