Regolamento Regionale 1 febbraio 2018 , n. 5

Regolamento regionale per l'esercizio dell'attività di tintolavanderia

(BURL n. 6, suppl. del 05 Febbraio 2018 )

urn:nir:regione.lombardia:regolamento:2018-02-01;5

Art. 9
(Regime sanzionatorio)
1. Nei confronti di chiunque svolga trattamenti o servizi di tintolavanderia in assenza di uno o più requisiti o in violazione delle modalità previste dal presente regolamento, nonché in caso di mancata presentazione della SCIA ovvero della comunicazione di sospensione dell'attività di cui all'articolo 5 comma 4 si applicano le sanzioni amministrative di cui all'articolo 5 della legge 84/2006.
2. Il mancato rispetto delle norme in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro è sanzionato ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 'Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro'.
3. Si applicano, inoltre, le sanzioni previste dall'articolo 21 bis, comma 2, della legge regionale 73/89.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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