Regolamento Regionale
29 marzo 2019
, n. 6
Disciplina e regimi amministrativi degli scarichi di acque reflue domestiche e di acque reflue urbane, disciplina dei controlli degli scarichi e delle modalità di approvazione dei progetti degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane, in attuazione dell'articolo 52, commi 1, lettere a) e f bis), e 3, nonché dell'articolo 55, comma 20, della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 (Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche)
(BURL n. 14 suppl. del 02 Aprile 2019 )
urn:nir:regione.lombardia:regolamento:2019-03-29;6
Art. 2
(Definizioni)
1. Ferme restando le definizioni di cui agli articoli 54 e 74 del d.lgs. 152/2006, ai fini del presente regolamento si intende per:
a) insediamenti, installazioni o edifici isolati, nel seguito indicati come insediamenti isolati: costruzioni edilizie ubicate esternamente agli agglomerati, che scaricano acque reflue domestiche o assimilate;
b) scarichi esistenti:
1) scarichi di acque reflue domestiche e di acque reflue assimilate che alla data di entrata in vigore del presente regolamento sono in esercizio e conformi al regime amministrativo previgente;
2) scarichi di acque reflue urbane che alla data di entrata in vigore del presente regolamento sono in esercizio e conformi al regime amministrativo previgente, ovvero di impianti di trattamento di acque reflue urbane per i quali alla stessa data siano state completate tutte le procedure relative alle gare di appalto e all'assegnazione dei lavori;
c) acque parassite: acque provenienti da infiltrazioni puntuali o diffuse non previste all'interno del sistema fognario, dovute a carenze strutturali o anche a interconnessione con il reticolo idrografico superficiale e con le acque sotterranee;
d) sfioratore di piena delle reti fognarie, di seguito indicato come sfioratore: manufatto idraulico realizzato allo scopo di ridurre le portate convogliate nella rete fognaria a valle del manufatto stesso, durante o a seguito di eventi meteorici;
e) portata di soglia: valore di portata sopra il quale è prevista l'attivazione dello sfioratore; per portate superiori alla portata di soglia la portata in arrivo si suddivide nelle due componenti, portata derivata nella rete di valle e portata sfiorata nel recettore;
f) bacino proprio dello sfioratore: superficie di territorio afferente direttamente allo sfioratore in esame, interposta tra lo sfioratore in esame e quello più prossimo a monte dotato dei presidi previsti dal presente regolamento, quali vasca di accumulo o sistema di trattamento;
g) bacino totale dello sfioratore: superficie del territorio totale servito dalla rete fognaria afferente allo sfioratore in esame;
h) potenzialità di un impianto: capacità effettiva di trattamento di un impianto riferita alle condizioni reali di funzionamento e ai valori limite allo scarico vigenti, espressa in termini di abitanti equivalenti, nel seguito indicati come AE;
i) modifica sostanziale dello scarico di un impianto di trattamento di acque reflue urbane:
1) modifica derivante da interventi strutturali o di processo apportati all'impianto che determinano un aumento di potenzialità dell'impianto tale da oltrepassare la classe di potenzialità precedente, con riferimento alle classi in base alle quali sono definiti, in allegato D (Valori limite di emissione), i valori limite allo scarico;
j) gestione provvisoria: il complesso delle operazioni di esercizio di un impianto esistente di trattamento delle acque reflue urbane effettuate durante la realizzazione di un intervento di adeguamento o potenziamento o di un intervento di manutenzione ordinaria o straordinaria che comporti l'impossibilità di garantire il rispetto dei limiti di emissione autorizzati durante la fase realizzativa;
k) avviamento: il complesso delle operazioni necessarie a far conseguire il rispetto dei limiti prescritti per le acque sottoposte a trattamento di depurazione in seguito alla ultimazione dei lavori di costruzione di un nuovo impianto o di potenziamento o adeguamento di un impianto esistente;
l) collaudo funzionale: il complesso delle prove e delle verifiche finalizzate a stabilire se un impianto o gli elementi che lo compongono soddisfano le prescrizioni del relativo capitolato d'appalto, sia per lavori di nuova realizzazione sia per lavori di adeguamento e potenziamento di impianti esistenti, con particolare riferimento alla capacità di ottenere in maniera continuativa gli standard di qualità previsti per le acque trattate e i fanghi, con il previsto consumo di risorse energetiche, materiali, umane;
m) corpo idrico superficiale: po idrico superficiale:umane.elemento distinto e significativo di acque superficiali, quale un lago, un bacino artificiale, un torrente, fiume o canale, parte di un torrente, fiume, canale o lago, individuato nel PTUA;
2. Le definizioni di cui al comma 1 sono integrate, per le medesime finalità e fatte salve le definizioni di cui agli articoli 54 e 74 del d.lgs. 152/2006, con quelle contenute negli allegati al presente regolamento.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia