Art. 2
1. Ferme restando le definizioni di cui agli articoli 54 e 74 del
d.lgs. 152/2006, ai fini del presente regolamento si intende per:
a) insediamenti, installazioni o edifici isolati, nel seguito indicati come insediamenti isolati: costruzioni edilizie ubicate esternamente agli agglomerati, che scaricano acque reflue domestiche o assimilate;
b) scarichi esistenti:
1) scarichi di acque reflue domestiche e di acque reflue assimilate che alla data di entrata in vigore del presente regolamento sono in esercizio e conformi al regime amministrativo previgente;
2) scarichi di acque reflue urbane che alla data di entrata in vigore del presente regolamento sono in esercizio e conformi al regime amministrativo previgente, ovvero di impianti di trattamento di acque reflue urbane per i quali alla stessa data siano state completate tutte le procedure relative alle gare di appalto e all'assegnazione dei lavori;
c) acque parassite: acque provenienti da infiltrazioni puntuali o diffuse non previste all'interno del sistema fognario, dovute a carenze strutturali o anche a interconnessione con il reticolo idrografico superficiale e con le acque sotterranee;
d) sfioratore di piena delle reti fognarie, di seguito indicato come sfioratore: manufatto idraulico realizzato allo scopo di ridurre le portate convogliate nella rete fognaria a valle del manufatto stesso, durante o a seguito di eventi meteorici;
e) portata di soglia: valore di portata sopra il quale è prevista l'attivazione dello sfioratore; per portate superiori alla portata di soglia la portata in arrivo si suddivide nelle due componenti, portata derivata nella rete di valle e portata sfiorata nel recettore;
f) bacino proprio dello sfioratore: superficie di territorio afferente direttamente allo sfioratore in esame, interposta tra lo sfioratore in esame e quello più prossimo a monte dotato dei presidi previsti dal presente regolamento, quali vasca di accumulo o sistema di trattamento;
g) bacino totale dello sfioratore: superficie del territorio totale servito dalla rete fognaria afferente allo sfioratore in esame;
h) potenzialità di un impianto: capacità effettiva di trattamento di un impianto riferita alle condizioni reali di funzionamento e ai valori limite allo scarico vigenti, espressa in termini di abitanti equivalenti, nel seguito indicati come AE;
i) modifica sostanziale dello scarico di un impianto di trattamento di acque reflue urbane:
1) modifica derivante da interventi strutturali o di processo apportati all'impianto che determinano un aumento di potenzialità dell'impianto tale da oltrepassare la classe di potenzialità precedente, con riferimento alle classi in base alle quali sono definiti, in allegato D (Valori limite di emissione), i valori limite allo scarico;
2) modifica derivante da un incremento superiore al 20 per cento del carico trattato, espresso in AE, o della portata trattata;
3) modifica derivante dalla variazione delle caratteristiche qualitative o anche quantitative del refluo trattato che, a giudizio dell'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione allo scarico, possa comportare il significativo aumento degli impatti sul recettore;
j) gestione provvisoria: il complesso delle operazioni di esercizio di un impianto esistente di trattamento delle acque reflue urbane effettuate durante la realizzazione di un intervento di adeguamento o potenziamento o di un intervento di manutenzione ordinaria o straordinaria che comporti l'impossibilità di garantire il rispetto dei limiti di emissione autorizzati durante la fase realizzativa;
k) avviamento: il complesso delle operazioni necessarie a far conseguire il rispetto dei limiti prescritti per le acque sottoposte a trattamento di depurazione in seguito alla ultimazione dei lavori di costruzione di un nuovo impianto o di potenziamento o adeguamento di un impianto esistente;
l) collaudo funzionale: il complesso delle prove e delle verifiche finalizzate a stabilire se un impianto o gli elementi che lo compongono soddisfano le prescrizioni del relativo capitolato d'appalto, sia per lavori di nuova realizzazione sia per lavori di adeguamento e potenziamento di impianti esistenti, con particolare riferimento alla capacità di ottenere in maniera continuativa gli standard di qualità previsti per le acque trattate e i fanghi, con il previsto consumo di risorse energetiche, materiali, umane;
m) corpo idrico superficiale: po idrico superficiale:umane.elemento distinto e significativo di acque superficiali, quale un lago, un bacino artificiale, un torrente, fiume o canale, parte di un torrente, fiume, canale o lago, individuato nel PTUA;
n) portata nera media annua: portata nera mediamente defluente in fognatura e derivante dall'apporto di acque reflue domestiche, assimilate alle domestiche e industriali;
o) gestore: gestore d'ambito del servizio idrico integrato.
2. Le definizioni di cui al
comma 1 sono integrate, per le medesime finalità e fatte salve le definizioni di cui agli articoli 54 e 74 del
d.lgs. 152/2006, con quelle contenute negli allegati al presente regolamento.