Regolamento Regionale 29 marzo 2019 , n. 6

Disciplina e regimi amministrativi degli scarichi di acque reflue domestiche e di acque reflue urbane, disciplina dei controlli degli scarichi e delle modalità di approvazione dei progetti degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane, in attuazione dell'articolo 52, commi 1, lettere a) e f bis), e 3, nonché dell'articolo 55, comma 20, della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 (Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche)

(BURL n. 14 suppl. del 02 Aprile 2019 )

urn:nir:regione.lombardia:regolamento:2019-03-29;6

Art. 3
(Individuazione degli agglomerati)
1. Gli enti di governo dell'ambito procedono all'individuazione degli agglomerati, ai sensi dell'articolo 48, comma 2, lettera h), dell'articolo 48 della l.r. 26/2003, in sede di approvazione dei piani d'ambito e dei relativi aggiornamenti ovvero con separato atto, acquisito il parere della conferenza dei comuni ai sensi del comma 3 dello stesso articolo 48 della l.r. 26/2003. Nel caso di individuazione degli agglomerati con atto separato dal piano d'ambito, tale atto costituisce aggiornamento del piano d'ambito vigente.
2. L'individuazione di agglomerati interambito deve essere condivisa dagli enti di governo degli ambiti territoriali ottimali interessati, al fine di una loro adeguata individuazione e del relativo corretto inserimento nei rispettivi piani d'ambito.
3. Ove ricorrano le condizioni previste dalla definizione di agglomerato di cui all'articolo 74, comma 1, lettera n), del d.lgs. 152/2006, l'ufficio d'ambito procede all'individuazione dell'agglomerato quando il carico generato, espresso in AE, è superiore o uguale a 200. L'ufficio d'ambito può individuare o mantenere agglomerati al di sotto della soglia indicata nel precedente periodo, in base alle caratteristiche tecniche, economiche e ambientali.
4. L'ufficio d'ambito, nella delimitazione degli agglomerati e nella pianificazione d'ambito di reti e impianti, persegue l'obiettivo di consentire il convogliamento in fognatura degli scarichi industriali, comunque valutando la soluzione idonea a raggiungere il miglior beneficio ambientale complessivo. In funzione dell'obiettivo di cui al precedente periodo, in fase di programmazione l'ufficio d'ambito tiene conto della conseguente eventuale necessità di adeguare reti e impianti di trattamento per renderli compatibili con la ricezione dei reflui provenienti dalle attività produttive presenti sul territorio.
5. Gli uffici d'ambito, nell'esercizio della funzione di individuazione degli agglomerati, si attengono alle modalità e ai criteri di cui all'allegato A (Modalità e criteri per l'individuazione degli agglomerati), in applicazione dell'articolo 44, comma 1, lettera c), della l.r. 26/2003.
6. Qualora si rendano disponibili fonti di dati più aggiornate per il calcolo del carico generato nell'agglomerato e il loro utilizzo richieda un aggiornamento del calcolo degli AE, l'ufficio d'ambito può approvare la modifica con atto dirigenziale, purché la stessa modifica non comporti la variazione dei confini dell'agglomerato o anche del metodo di calcolo del carico generato e non determini l'insorgere di una non conformità alla normativa vigente.
7. Le informazioni relative agli agglomerati sono comunicate alla Regione secondo le modalità previste nel Sistema Informativo Regionale sulle Acque, di seguito indicato come SIRe Acque, di cui all'articolo 19.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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